Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 13

Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 13

Bandiera italiana
Bandiera dell’Italia

Primo comma

La libertà personale è inviolabile.

Secondo comma

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

Terzo comma

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

Quarto comma

E` punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

Quinto comma

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Elenco articoli della Costituzione

Ti potrebbe interessare anche...