Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 13
Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 13
Primo comma
La libertà personale è inviolabile.
Secondo comma
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
Terzo comma
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
Quarto comma
E` punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
Quinto comma
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
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