Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 134
Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 134
Primo comma
La Corte costituzionale giudica:
- sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni (1);
- sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
- sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione (2).
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Spiegazione articolo 134 della Costituzione
Note
(1) Legge costituzionale del 9 febbraio 1948, numero 1. Norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie della Corte costituzionale.
Legge costituzionale 11 marzo 1953, numero 1. Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale.
Legge 11 marzo 1953, numero 87. Legge sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale.
(2) Il capoverso è stato modificato dalla legge costituzionale 16 gennaio 1989, numero 1. Essa ha soppresso la parola “ed i ministri”, contenuta subito dopo La parola “Repubblica”.
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