Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 134

Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 134

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Bandiera Italiana

Primo comma

La Corte costituzionale giudica:

  • sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni (1);
  • sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
  • sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione (2).

Elenco articoli della Costituzione

Spiegazione articolo 134 della Costituzione

Note

(1) Legge costituzionale del 9 febbraio 1948, numero 1. Norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie della Corte costituzionale.

Legge costituzionale 11 marzo 1953, numero 1. Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale.

Legge 11 marzo 1953, numero 87. Legge sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale.

(2) Il capoverso è stato modificato dalla legge costituzionale 16 gennaio 1989, numero 1. Essa ha soppresso la parola “ed i ministri”, contenuta subito dopo La parola “Repubblica”.

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