La disciplina giuridica del dolo

La disciplina giuridica del dolo

Aula universitaria dove si studia la disciplina giuridica del dolo

La disciplina giuridica del dolo è contenuta, all’interno degli articoli 42 e 43 del codice penale.

Il Secondo comma dell’articolo 42 codice penale, stabilisce che:

  • Nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come delitto, se non l’ha commesso con dolo, salvo i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge.

Il primo comma dell’articolo 43, invece, ci spiega quando un delitto possa dirsi doloso. Più precisamente:

  • Il delitto è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione.

Spiegazione la disciplina giuridica del dolo

Sulla base delle disposizioni appena lette, si evince un dato certo. Salvo che la legge espressamente non prevede diversamente, il delitto può essere punito solamente a titolo di dolo.

In altre parole, con riferimento ai delitti, il dolo è il normale criterio di imputazione soggettiva.

Sorge spontaneamente una domanda. Quali sono queste eccezioni?

Dette eccezioni sono rappresentate dall’esplicite previsione di legge che può rendere punibile, il delitto preterintenzionale e quello colposo.

Definizione di delitto preterintenzionale

A norma del Secondo comma dell’articolo 43 codice penale:

  • Il delitto è preterintenzionale, o oltre l’intenzione, quando dall’azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall’agente.

Definizione di delitto colposo

A norma del Terzo comma dell’articolo 43 codice penale:

  • Il delitto è colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.

Elementi costitutivi del dolo

Gli elementi costitutivi del dolo sono essenzialmente due. La dottrina li fa coincidere con la:

  • Volontà: Essa consiste nella consapevole volontà, da parte del reo, di realizzare il fatto tipico descritto nella norma incriminatrice.
  • Rappresentazione: Esso, invece, consiste nella rappresentazione di tutti gli elementi rilevanti del fatto di reato, elaborata dal reo prima che lo stesso venga commesso. Per fare un esempio e capire meglio. La rappresentazione si pone quando il reo prevede la condotta tipica, l’evento, l’assenza di cause soggettive, il luogo e il tempo dove commettere il reato, l’oggetto materiale e così via.

Le diverse tipologie di dolo elaborate dalla dottrina

Sempre a livello dottrinario, il dolo viene suddiviso in diverse tipologie. Vediamo di analizzarle singolarmente.

Il dolo generico e specifico

Definizione di dolo generico

Per la punibilità a titolo di dolo generico è sufficiente che il reo, abbia la semplice coscienza e volontà del fatto di reato commesso.

In altre parole, la norma incriminatrice non richiede che il reo persegua un determinato fine ulteriore.

Definizione di dolo specifico

Si tratta di un dolo più intenso. Qui per la punibilità del reo si richiede che quest’ultimo, oltre alla cosciente volontà di commettere il fatto di reato, occorre il perseguimento di un fine ulteriore indicato nella stessa norma.

Per fare un esempio e capire meglio, prendiamo come modello la fattispecie di furto.

L’articolo 624 codice penale stabilisce che:

  • Chiunque s’impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516.

Nella disposizione in esame l’ulteriore fine, richiesto dalla norma per la punibilità a titolo di dolo, è rappresentato dal fine di trarre profitto per sé o per altri.  

Il dolo intenzionale ed eventuale

Definizione di dolo intenzionale

Si configura quando il reo agisce, con lo scopo di porre in essere la condotta o l’evento che è oggetto di tipizzazione, da parte della norma incriminatrice.

Definizione di dolo eventuale

Il dolo eventuale, invece, si configura quando il reo si prefissa di realizzare una certa condotta, accentando il rischio che un certo evento si verifichi, anche se non voluto, come conseguenza della sua condotta medesima.

Il dolo di danno e di pericolo

Definizione di dolo di danno

Si configura quando il reo, nel compiere la sua condotta illecita, ha la cosciente volontà di ledere un interesse penalmente tutelato.

Definizione di dolo di pericolo

Esso, invece, si configura quando il reo, nel compiere la sua condotta illecita, ha la cosciente volontà di compiere un’azione capace di mettere in pericolo il bene tutelato dalla norma.

Il dolo d’impeto e di proposito

Definizione di dolo d’impeto

Esso si configura quando la condotta penalmente sanzionata, è frutto di una decisione immediatamente eseguita.

Definizione di dolo di proposito

Si tratta di una forma di dolo opposta a quello d’impeto. Ne consegue che, esso si configura quando tra l’intento di porre la condotta penalmente rilevante e la sua esecuzione, sia trascorso molto tempo.

Il dolo e la disciplina giuridica delle contravvenzioni

Per contravvenzioni si intendono quei reati, ritenuti meno gravi rispetto ai delitti e sanzionati mediante l’arresto e l’ammenda.

I delitti, invece, sono quei reati sanzionati mediante l’ergastolo, la reclusione e la multa.

Ad oggi, questo appare l’unico criterio attraverso i quali, noi possiamo distinguere i delitti dalle contravvenzioni.

Fatta questa doverosa premessa su che cosa siano le contravvenzioni, è necessario adesso capirne la loro disciplina giuridica.

Al riguardo possiamo dire quanto segue.

Quanto abbiamo appena detto per i delitti, non può essere applicata anche con riferimento alle contravvenzioni.

A maggior conferma di quanto sto asserendo, interviene l’ultimo comma dell’articolo 42 codice penale.

Esso, infatti, stabilisce che:

  • Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

Ne consegue un preciso dato di fatto.

Mentre per i delitti, la punibilità del reo a titolo di colpa, è subordinata alla presenza di una specifica legge che deroga al principio esposto dal Secondo comma dell’articolo 42 codice penale; nelle contravvenzioni si può essere puniti a titolo di colpa, senza la necessaria presenza di una specifica norma in tal senso.

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