Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 15
Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 15
Primo comma
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
Secondo comma
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.
Elenco articoli della Costituzione