Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 41
Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 41
Primo comma
L’iniziativa economica privata è libera.
Secondo comma
Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
Terzo comma
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
Elenco articoli della Costituzione