Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 25

Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 25

Bandiera italiana
Bandiera dell’Italia

Primo comma

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Secondo comma

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Terzo comma

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Elenco articoli della Costituzione

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