Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 25
Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 25
Primo comma
Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Secondo comma
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Terzo comma
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.
Elenco articoli della Costituzione