Teorie sulla disciplina del concorso di persona nel reato

Teorie sulla disciplina del concorso di persona nel reato

Prigione con la porta aperta

Vi sono diverse teorie sulla disciplina del concorso di persona nel reato, le quali sono finalizzate a spiegare gli articoli 110 e seguenti del codice penale.

Al riguardo la dottrina italiana ha elaborato tre teorie principali. La teoria della:

  • Concezione causale
  • Accessorietà
  • Fattispecie plurisoggettiva eventuale

Spiegazione teorie della concezione causale, dell’accessorietà e della fattispecie plurisoggettiva eventuale

Vediamo di analizzarle singolarmente e nel dettaglio.

Teoria della concezione causale

Questa teoria spiega la partecipazione nel reato, asserendo che essa non è altro che il causare il fatto giuridico.

Ne consegue che sulla base di questa teoria potranno essere puniti tutti i soggetti che hanno dato un contributo causale al fatto di reato; senza che tra i concorrenti si possa fare una vera e propria distinzione. Tutti sono considerati autori.

Inutile dire che questa teoria, contrasta fortemente con il principio di tipicità. Non viene punito solo chi compie il fatto descritto dalla norma incriminatrice, ma anche coloro che hanno dato un contributo causale al fatto di reato.

Si tratta di un orientamento molto isolato all’interno della nostra dottrina italiana.

Teoria dell’accessorietà

Secondo questa teoria l’incriminazione del concorrente nel reato, trova il suo fondamento non perché il suo comportamento sia ripetuto all’interno della norma incriminatrice; bensì perché detto comportamento ha una relazione di dipendenza con quella realizzata dall’autore.

Ne consegue che la rilevanza penale dei comportamenti atipici, acquisisce rilevanza penale solamente in presenza di un’azione principale.

Coloro che sostengono questa teoria, rafforzano le loro argomentazioni richiamando l’articolo 115 del codice penale. Detto articolo stabilisce che:

  • L’accordo o l’istigazione a commettere un reato, non sono punibili se il reato non è commesso.

Secondo questa parte di dottrina, se dunque il fatto principale non è stato posto in essere, quello accessorio rimane irrilevante.

Ma a mio avviso anche questa teoria ha dei limiti, i quali si avvertono tutti nei reati ad esecuzione frazionata o nei reati propri dove la condotta materiale è posta in essere dall’extraneus.

Reato ad esecuzione frazionata

Si tratta di quei reati dove nessun concorrente realizza per intero il fatto atipico, in quanto, ciascuno ne realizza solo una frazione.

Per capire meglio, possiamo immaginare una rapina ad esecuzione frazionata. Il signor Rossi usa violenza nei confronti della vittima, mentre il signor Bianchi si impossessa del suo portafoglio.

Nel reato ad esecuzione frazionata manca il soggetto che compie il fatto principale, in quanto ciascuno ne compie una frazione e quindi potremmo definirle tutte accessorie. Essendo tutte accessorie siamo in difetto della condotta principale. In altre parole, sulla base della teoria dell’accessorietà non si potrebbero punire i singoli concorrenti.

Reati propri dove la condotta materiale è posta in essere dall’extraneus

Si tratta di quei reati dove la condotta materiale vera e propria viene realizzata dall’extraneus mentre è l’intraneus questa volta a fornire un contributo atipico.

Il signor Rossi è a conoscenza che la vittima abbia una gravissima malattia cardiaca e che quindi può morire con la più piccola emozione. Con volontà omicida incarica il signor Rossi incarica il signor Bianche, ignaro della malattia della vittima, di percuotere quest’ultima.

Sempre sulla base della teoria dell’accessorietà, il signor Rossi non potrebbe essere punito per omicidio, ma solamente per il reato di percosse. Questo perché la condotta principale posta in essere dal signor Bianchi, richiama quest’ultimo reato.

Teoria della fattispecie plurisoggettiva eventuale

I sostenitori di questa teoria asseriscono che:

  • Dall’incontro delle norme penali di parte speciale con le norme sul concorso di persona, nascerebbe una nuova fattispecie che consente l’incriminazione dei comportamenti atipici.

Comportamenti atipici che adesso dobbiamo considerare TIPICI. Questo perché come abbiamo già detto, con l’incontro tra norme incriminatrici e norme sul concorso di persona si ha la nascita di una nuova fattispecie che tipicizza quel comportamento prima definito atipico.

Grazie a questa teoria si riescono ad avere spiegazioni convincenti circa l’incriminazione, sia nel reato ad esecuzione frazionata che nel reato proprio.

Questo perché in entrambe le ipotesi, la punibilità della condotta del concorrente non è più legata alla condotta principale, ma alla nuova fattispecie che è, come abbiamo detto, sorta da quell’incontro.

Si è messo in luce in più di un’occasione un dato di fatto.

Dall’incontro delle singole fattispecie di parte speciale con quelle sul concorso, non si avrà la nascita di un’unica fattispecie plurisoggettiva. Bensì, la nascita di tante fattispecie plurisoggettive differenti per quanti sono i concorrenti che partecipano alla realizzazione del reato.

Le fattispecie plurisoggettive eventuali devono essere assolutamente distinte, dalle fattispecie plurisoggettive necessarie.

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