Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 42
Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 42
Primo comma
La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
Secondo comma
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
Terzo comma
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale.
Quarto comma
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.
Elenco articoli della Costituzione