Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 57

Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 57

Bandiera italiana
Bandiera dell’Italia

Primo comma

(1) Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Secondo comma

(1) Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Terzo comma

(1) Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno.

Quarto comma

(1) La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Elenco articoli della Costituzione

Spiegazione articolo 131 della Costituzione

Note

(1) Articolo così modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 27 dicembre 1963. Essa ha apportato modifiche agli articoli 131 e 57 della costituzione e istituisce la Regione Molise.

Elenco articoli della Costituzione

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