Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 63
Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 63
Primo comma
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l’Ufficio di presidenza.
Secondo comma
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l’Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.
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