Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 97

Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 97

Bandiera italiana
Bandiera dell’Italia

Primo comma

Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Secondo comma

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.

Terzo comma

Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Quarto comma

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Elenco articoli della Costituzione

Ti potrebbe interessare anche...