Disciplina giuridica articolo 115 codice penale

Disciplina giuridica articolo 115 codice penale

Facciata principale tribunale Urbino

Il concorso di persona nel reato ci impone di parlare, anche della disciplina giuridica articolo 115 del codice penale.

Detto articolo, infatti, stabilisce:

Primo comma

  • Salvo che la legge non disponga altrimenti, qualora due o più persone si accordino allo scopo di commettere un reato, e questo non sia commesso, nessuno di esse è punibile per il solo fatto dell’accordo.

Secondo comma

  • Nondimeno, nel caso di accordo per commettere un delitto, il giudice può applicare misure di sicurezza.

Terzo comma

  • Le stesse disposizioni si applicano nel caso di istigazione a commettere un reato, se l’istigazione è stata accolta, ma il reato non è stato commesso.

Quarto comma

  • Qualora l’istigazione non sia stata accolta, e si sia trattato d’istigazione a un delitto, l’istigatore può essere sottoposto a misure di sicurezza.

Spiegazione disciplina giuridica articolo 115 codice penale

Già da una prima interpretazione comprendiamo l’operatività di un principio fondamentale.

Nel nostro ordinamento giuridico, per poter punire tutte le condotte di partecipazione, è necessario che il reato sia stato commesso.

Questo principio è stato riconosciuto esplicitamente con riferimento all’accordo e all’istigazione, ma si deve ritenere di portata generale. Quindi a tutte le altre attività atipiche di partecipazione nel reato.

Orientamenti dottrinari sull’essenza dell’articolo 115

Una parte della dottrina ritiene che l’essenza dell’articolo 115 codice penale, sia da ravvisare nella non punibilità degli atti preparatori.  

Mentre, un’altra parte della dottrina ritiene che il legislatore mediante l’articolo 115, abbia voluto rendere possibile l’applicazione delle misure di sicurezza quando l’istigazione e l’accordo avevano ad oggetto la consumazione di delitti.

Orientamento prevalente sull’articolo 115

A mio avviso, la vera essenza dell’articolo 115 codice penale, risiede in una precisa volontà del legislatore.

Più precisamente:

  • Limitare l’ambito di operatività dell’articolo 56 codice penale.

L’articolo 56 codice penale, infatti, disciplina la punibilità del delitto tentato. Detta punibilità è però condizionata alla realizzazione, da parte del reo, di atti idonei e inequivocabili a consumare il delitto.

Ne consegue che in tema di accordo e istigazione, grazie all’articolo 115, l’articolo 56 codice penale non potrà operare.

Le misure di sicurezza di cui all’articolo 115

L’articolo 115 subordina l’applicazione della misura di sicurezza, solamente quando l’istigazione e l’accordo avevano ad oggetto la consumazione di un delitto.

Il giudice, nel predisporre la misura di sicurezza, dovrà comunque valutare la pericolo sociale del soggetto in questione.

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