Articolo 114 codice penale e le sue circostanze attenuanti

Articolo 114 codice penale e le sue circostanze attenuanti

Avvocato che discute dell'Articolo 114 codice penale e le sue circostanze attenuanti

Il concorso di persona nel reato ci impone di parlare, anche dell’Articolo 114 codice penale e le sue circostanze attenuanti.

Detto articolo infatti stabilisce che:

Primo comma

  • Il giudice, qualora ritenga che l’opera prestata da talune delle persone che sono concorso nel reato a norma degli articoli 110 e 113 abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell’esecuzione del reato, può diminuire la pena.

Secondo comma

  • Tale disposizione non si applica nei casi indicati nell’articolo 112 codice penale.

Terzo comma

  • La pena può altresì essere diminuita per chi è stato determinato a commettere il reato o a cooperare nel reato, quando concorrono le condizioni stabilite nei numeri 3 e 4 del Primo comma e del Terzo comma dell’articolo 112.

Spiegazione delle circostanze attenuanti dell’articolo 114 codice penale

Primo comma dell’articolo 114

Orientamento giurisprudenza sul modo di interpretare la formula minima importanza

Allo stato attuale, sembra che la giurisprudenza non sia particolarmente felice dell’esistenza del Primo comma dell’articolo 114 codice penale.

Questo lo comprendiamo perché essa è solita adottare, un’interpretazione molto restrittiva.

Ad esempio, la giurisprudenza ritiene che la formula minima importanza, debba essere interpretata come:

  • Un apporto del concorrente del tutto marginale, ai fini del fatto di reato.

Orientamento giurisprudenziale più rigoroso sul modo di interpretare la formula minima importanza

Addirittura, una parte della giurisprudenza adotta, un’interpretazione ancora più rigorosa della formula in esame.

Secondo quest’ultima, minima importanza, deve essere attribuita:

  • A quell’apporto causale senza il quale il reato si sarebbe realizzato con le medesime modalità.

È stato proprio in attuazione di quest’ultimo principio più rigoroso, che la giurisprudenza ha finito per porre un’interpretazione abrogativa della fattispecie in esame.

Casi concreti in cui la Cassazione ha escluso l’attenuante

A maggior conferma di quanto sto asserendo, la Cassazione ha, per esempio, escluso l’attenuante di cui al Primo comma dell’articolo 114, nei seguenti casi:

Nel reato di estorsione a colui che ha svolto un ruolo da intermediario tra la vittima e gli organizzatori del reato stesso.

Mentre, nel reato di contrabbando a colui che ha fornito l’auto per trasportare la merce.

Ne consegue che l’orientamento della giurisprudenza, porta a una incongruenza.

L’attenuante di cui al Primo comma dell’articolo 114 codice penale può essere riconosciuta, solamente a coloro che:

  • Hanno apportato un contributo rilevante in sede concorsuale, ma privo di efficacia dal punto di vista del reato.

Incongruenza orientamento Corte di cassazione

Dove sta l’incongruenza?

Le attenuanti possono essere riconosciute, solamente a chi è stato ritenuto colpevole.

Colpevole è colui che, sulla base del criterio di tipizzazione condizionalistico, abbia apportato un contributo causale al fatto di reato.

In definitiva, se non ha apportato un contributo causale, non è colpevole e non ha quindi senso parlare di attenuanti nel reato. Se, invece, ha apportato un contributo causale al fatto di reato, è la stessa giurisprudenza che non applica l’attenuante per un’interpretazione restrittiva della formula minima importanza.

Orientamento giurisprudenziale più idoneo a interpretare la formula minima importanza

Sulla base delle considerazioni appena fatte, si può giungere soltanto ad una conclusione.

Vale a dire, l’orientamento giurisprudenziale più idoneo ad interpretare minima importanza, è quello che abbiamo visto meno rigoroso.

Più precisamente, quello che richiede un apporto del concorrente del tutto marginale ai fini della realizzazione del fatto di reato.

Dovrà quindi essere punito applicando l’attenuante, di cui al Primo comma dell’articolo 114, colui che fornisce un grimaldello al ladro, senza che quest’ultimo lo utilizzi nel furto.

Secondo comma dell’articolo 114

Come abbiamo già avuto modo di vedere, il Secondo comma dell’articolo 114 stabilisce che:

  • Tale disposizione non si applica nei casi indicati nell’articolo 112 codice penale.

In altre parole, quando sussiste la presenza di una delle aggravanti di cui all’articolo 112, non è possibile applicare l’attenuante di cui all’articolo 114.

Questa disposizione è stata oggetto di numerose critiche da parte della dottrina.

Quest’ultima non riesce a spiegarsi una questione. Come mai il legislatore abbia incluso nel novero delle aggravanti, che escludono l’applicazione dell’attenuante dell’articolo 114, anche il numero 1 dell’articolo 112?

Articolo 112 codice penale numero 1

Cosa stabilisce il numero 1 dell’articolo 112?

La pena da infliggere per il reato commesso è aumentata:

  1. Se il numero delle persone, che sono concorse nel reato, è di cinque o più, salvo che la legge non disponga altrimenti.

Secondo la dottrina nel Secondo comma dell’articolo 114, non vi era motivo di includere anche il numero 1 dell’articolo 112; in quanto il numero dei concorrenti non è indice di maggiore pericolosità del reato.

Questo critiche per quanto interessanti e ben argomentate, a mio avviso non meritano approfondimenti. Esse non fanno altro che mettere in discussione una scelta del legislatore, finendo per tradire il dato letterario della norma giuridica.

Cosa succede se l’aggravante del numero minimo è prevista da una norma speciale

La questione che ci dobbiamo porre con riferimento a questo Secondo comma dell’articolo 114, è di tutt’altra natura.

Non dobbiamo chiederci se il legislatore ha fatto bene o male nell’includere il numero 1 dell’articolo 112, come causa di esclusione dell’attenuante. Dobbiamo invece chiederci:

  • Cosa succede se l’aggravante del numero minimo dei concorrenti è prevista, non dall’applicazione dell’articolo 112, ma dall’applicazione di una norma speciale.

Secondo la giurisprudenza l’attenuante della condotta di minima importanza, deve essere esclusa anche nel caso in cui l’aggravante del numero minimo dei concorrenti, sia prevista da una legge speciale.

Così facendo, si lascia operare il divieto contenuto nel Secondo comma dell’articolo 114, in ipotesi dove il numero dei concorrenti è inferiore a cinque.

Dovrebbe, quindi escludersi l’applicazione del divieto in questione, quando l’applicazione dell’articolo 112 viene sostituito dall’applicazione di una norma speciale.

Altri orientamenti giurisprudenziali inerenti all’inapplicabilità del Secondo comma dell’articolo 114

Vi sono altri casi in cui la giurisprudenza ritiene inapplicabile, il Secondo comma dell’articolo 112 codice penale. Più precisamente, nel daco di:

  • Applicazione dell’articolo 116 codice penale: La giurisprudenza
  • Fattispecie plurisoggettive necessarie: In questo tipo di reati il contributo deve necessariamente essere ritenuto rilevante, in quanto senza il suo apporto il reato non si sarebbe verificato.
  • Reati omissivi:

Terzo comma dell’articolo 114

Anche il Terzo comma dell’articolo 114 disciplina una c.d. attenuante.

Essa si applica a colui che è stato determinato a commettere un reato. Detta attenuante, però, si applica solo a condizione che sussistono le condizioni per applicare le aggravanti che sono indicate nei numeri 3 e 4 del Primo comma e Terzo comma dell’articolo 112.

Se dunque non ricorrono le aggravanti, non sarà possibile applicare le attenuanti.

Conclusioni sull’articolo 114

L’applicazione della disciplina delle attenuanti è interamente rimessa, alla libera discrezionalità del giudice.

Ne consegue che se si volesse dare a questa disposizione un ruolo più centrale, è necessario un intervento del legislatore. Quest’ultimo dovrebbe revisionare l’articolo 114, di modo da introdurre attenuanti obbligatorie.

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