La base imponibile dell’imposta sulle successioni e donazioni

La base imponibile dell’imposta sulle successioni e donazioni

Per poter parlare del la  base imponibile dell’imposta sulle successioni e donazioni, bisogna dire che essa è diversa a secondo della residenza del defunto o del donante.

Nel caso di residenza in uno Stato estero, la base imponibile è rappresentata solo dai beni esistenti in Italia.

Nel caso, invece, di residenza in Italia, la base imponibile è rappresentata anche dai quei beni e dai quei diritti esistenti all’estero.

Per comprendere quando un bene possa dirsi esistente in Italia e quando in uno Stato estero, e quindi per capire la territorialità dell’imposta, noi dobbiamo dire che al riguardo, che si applicano regole e criteri analoghi a quelli vigenti nel campo delle imposte sui redditi. Anzi, possiamo dire che anche qui è riconosciuta:

la detraibilità, dall’imposta dovuta allo Stato Italiano, di quelle che sono le imposte pagate allo Stato estero in funzione della medesima successione.

Ora, sempre con riferimento all’imposta sulle successioni e donazioni, dobbiamo dire che la disciplina della base imponibile è fondata sul principio generale secondo cui essa è costituita dalla differenza tra il valore delle attività e delle passività che sono pervenute al beneficiario mediante detta successione o donazione.

In altre parole, a differenza di quanto avviene nei trasferimenti di ricchezza a titolo oneroso, qui si sottopone a tassazione solo l’incremento patrimoniale NETTO conseguito dal beneficiario di del trasferimento a titolo gratuito.

E ciò trova la sua giustificazione nel fatto che la capacità contributiva è data, non dall’operazione traslativa in sé considerata, quanto dall’arricchimento conseguito.

Si osservi che se il principio generale di cui stiamo parlando, se non provoca particolare difficoltà applicative nel campo delle donazioni e delle liberalità inter vivos, proprio perché non accompagnato dall’applicazioni di ulteriori regole, lo stresso non si può certo dire nei trasferimenti mortis causa, dove esso è invece accompagnato molteplici presunzioni legali e regole di imputazione dei beni e dei diritti, volti a contenere i comportamenti fraudolenti.

Per fare un esempio e capire meglio, per determinare l’attivo dell’asse ereditario la legge presume che in esso vi siano, denaro contante, gioielli e mobili per un importo pari al 10% del valore globale netto imponibile. Salvo che attraverso inventario analitico, redatto a norma di legge, non ne risulti l’ammontare per un importo diverso.

Per fare un altro esempio, nel caso di beni e titoli depositati nelle cassette di sicurezza a nome del defunto, questi si presumono degli eredi in eguali quote, salvo che non sia stato diversamente determinato.

Diverso è invece il discorso delle Passività, le quali è stabilito che la loro deducibilità è condizionata dalla presenza di un atto scritto che abbia data certa anteriore alla successione.

Anche se a dire il vero, regole particolari vigono per la deducibilità:

  • dei debiti contratti nell’esercizio d’impresa, i quali sono deducibili anche se risultati dalle scritture contabili. A condizione che siano state regolarmente tenute.

 

  • Dei debiti verso enti del settore pubblico e per quelli tributari il cui presupposto si è verificato anteriormente al decesso.

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