L’istituto del coacervo delle donazioni

L’istituto del coacervo delle donazioni

Le imposte sui trasferimenti di ricchezza a titolo gratuito, sono tradizionalmente caratterizzate dalla diversificazione delle relative aliquote. Quest’ultime, infatti, variano sia al variare del rapporto di parentela esistente tra defunto ed erede o tra il donante e il donatario, sia in relazione alle dimensioni quantitative del trasferimento stesso.

Aliquote applicabili nei trasferimenti a titolo gratuito: Sia mortis causa che inter vivos

Attualmente le norme vigenti prevedono come aliquote applicabili nei trasferimenti a titolo gratuito, sia mortis causa che inter vivos, quella:

  • Del 4% sul valore complessivo netto dei beni devoluti se si tratta di coniuge o parenti in linea retta. Questa aliquota si applica su ciascun beneficiario e limitatamente all’importo che eccede 1 milione di euro.

 

  • Del 6% sul valore complessivo netto dei beni devoluti in favore dei fratelli e delle sorelle. Queste aliquote si applicano su ciascun beneficiario e limitatamente all’importo eccedente 100 mila euro.

 

  • Sempre del 6% sul valore complessivo netto dei beni devoluti in favore degli altri parenti fino al quarto grado, degli affini in linea retta e degli affini in linea collaterale fino al terzo grado.

 

  • Dell’ 8% sul valore complessivo netto dei beni devoluti in favore di tutti gli altri soggetti.

 

A questo punto è importante comprendere anche che cosa sia il coacervo delle donazioni. E al riguardo possiamo dire che esso è un istituto secondo cui:

  • il valore globale netto dei beni e dei diritti conseguiti da ciascun erede o donatario, venga sempre maggiorato – ai soli fini della determinazione dell’aliquota – di un importo pari al valore complessivo attuale di tutte le donazioni fatte dal defunto o dal donante allo stesso erede o donatario.

La regola appena esposta si applica anche se si riferisce a beni non più esistenti nel patrimonio del beneficiario. Comunque anche in quest’ultimo caso saranno assoggettati ad imposta, solo quella parte di valore dei beni donati che sommati eccedono la franchigia. (1 milione di euro, 100 mila euro ecc).

E questo perché, in questo modo si evita che ponendo in essere più donazione e quindi frazionando di fatto i trasferimenti gratuiti, si possa beneficiare ingiustamente della franchigia eludendo l’imposta sulle donazioni.

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