La fase attuativa della riscossione coattiva amministrativa

La fase attuativa della riscossione coattiva amministrativa

Nel caso in cui il contribuente dovesse essere inadempiente anche nei confronti della cartella di pagamento, gli agenti della riscossione possono adottare misure coattive alternative all’espropriazione forzata.

Misure alternative coattive all’espropriazione forzata

Si pensi a tal riguardo alla possibilità di:

  • Iscrivere ipoteche sugli immobili e fermi amministrativi sui beni mobili registrati.
  • Bloccare i pagamenti che le P.A. fanno in favore del contribuente moroso.
  • Fermare i rimborsi dei crediti d’imposta da parte dell’Agenzia delle Entrate.
  • Ordinare ai debitori del contribuente moroso, di versare le somme dovutegli direttamente agli agenti della riscossione.

Procedimento delle misure alternative coattive

Sulla base di queste appena indicate, si può dire:

  1. Decorso inutilmente il termine di 60 giorni della cartella di pagamento, l’agente di riscossione può; procedere a iscrivere ipoteca per un importo pari al doppio dell’ammontare dovuto con riferimento ai beni immobili e a disporre il fermo dei beni mobili registrati. In tal maniera si renderà sanzionabile, la loro eventuale prosecuzione all’uso.
  2. Se la P.A. deve pagare importi superiori a 10.000,00 €, questa, prima di procedere al pagamento, deve preliminarmente verificare che il contribuente non abbia situazioni debitorie, emersa a seguito dell’emissione di una cartella di pagamento. Nel caso che la verifica dovesse dare esito positivo, il pagamento sarà sospeso e l’agente di riscossione potrà emettere un ordine di versare dette somme in proprio favore. La verifica va fatta attraverso un’apposita segnalazione all’Agenzia delle Entrate Riscossione ( un tempo Equitalia S.P.A.), la quale deve rispondere entro 5 giorni.
  3. Di contro la stessa Agenzia delle Entrate prima di effettuare i rimborsi dei c.d. crediti d’imposta, deve verificare che il beneficiario non sia iscritto a Ruolo. Se la verifica dovesse essere positiva, le somme devono essere versate all’agente della riscossione.
  4. Se poi dalle indagini dell’agente di riscossione, risulta che il contribuente inadempiente sia creditore verso terzi, l’agente di riscossione può pignorare i crediti medesimi. L’atto di pignoramento, invece di citare i medesimi per farli comparire dinanzi al giudice ordinario, può contenere l’ordine di corrispondere le somme dovute al contribuente inadempiente, direttamente all’agente della riscossione.

Fase espropriazione forzata

Se poi tutte queste misure dovessero rivelarsi infruttuose, l’agente di riscossione potrà sempre ottenere quanto dovuto, mediante l’espropriazione forzata dei beni del contribuente moroso.

Detta espropriazione è disciplinata dalle norme del codice civile, ma non sono poche le deroghe che si applicheranno a questa disciplina.

Deroghe disciplina codice civile

Le deroghe attinenti alla disciplina codicistica, in tema di espropriazione forzata, riguardano principalmente le operazioni di:

  • Pignoramento
  • Determinazione del prezzo di vendita
  • Modalità di vendita
  • Ed esecuzione della vendita stessa

Dette operazioni non saranno svolte dinanzi al giudice dell’esecuzione, ma direttamente dall’agente della riscossione.

Ad ogni modo, la legge stabilisce che vi è l’obbligo di iscrivere ipoteca e che comunque non si può procedere all’espropriazione in due ipotesi. 1) Se il debito tributario non supera l’importo di euro 20.000,00. 2) Quando la somma da riscuotere non supera il 5% del valore dell’immobile.

Sorge spontaneamente una domanda. Qual è il valore dei beni pignorati?

Per gli oggetti preziosi occorre una stima di un esperto nominato dal giudice dell’esecuzione. Per tutti gli altri beni la stima dell’esperto, invece, sarà fatta solo su istanza dell’agente della riscossione. Per i beni immobili il valore si attribuisce, sulla base dei criteri utilizzati ai fini dell’imposta di registro moltiplicati per tre.

La vendita all’incanto 

Le vendite all’incanto sono pubblicizzate, mediante affissione dei relativi avvisi presso la casa comunale. Salvo che si tratta di beni immobili, per i quali la pubblicità è assoggettata a regole particolari.

Ad ogni modo, l’agente della riscossione deve provvedere a depositare nella cancelleria del giudice dell’esecuzione, sia gli atti del procedimento esecutivo, sia il ricavato della vendita. Sarà poi il giudice dell’esecuzione a ripartire le somme, tra agente della riscossione e eventuali creditori intervenuti. Quest’ultimi, nell’espropriazione tributaria, non hanno nessun diritto di iniziativa o di impulso processuale. Essi hanno solo il diritto alla distribuzione delle somme ricavate.

Intervento dell’agente della riscossione nei procedimenti esecutivi già iniziati da privati creditori

Infine, può accadere che sia l’agente della riscossione a intervenire in procedimenti esecutivi, già iniziati da privati creditori del contribuente moroso.

In questo caso, l’agente della riscossione può surrogarsi al privato creditore, per continuare l’esecuzione secondo le regole speciali dell’espropriazione forzata tributaria. Questo se il suo credito tributario non venisse soddisfatto entro 10 giorni dalla notifica della surroga, dal creditore procedente o dal contribuente inadempiente.

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