Il diritto di credito tributario

Il diritto di credito tributario

Banconote rappresentanti il diritto di credito tributario

Il diritto di credito tributario è una situazione giuridico soggettiva attiva. Quindi si tratta di una situazione soggettiva, favorevole al contribuente.

Il credito tributario si distingue, sia dal diritto di deduzione che di detrazione.

Nel credito tributario, infatti, l’Amministrazione finanziaria riveste materialmente il ruolo di debitrice. Cosa che, invece, non si realizza negli istituti della detrazione e deduzione.

Si osservi che in passato si riteneva che il diritto di credito tributario, potesse sorgere solo in virtù di un’istanza di rimborso presentata a seguito di un importo indebitamente pagato.

Oggi, invece, la dottrina prevalente ha giustamente evidenziato l’inadeguatezza di questa impostazione. Non sono, infatti, poche le ipotesi di credito tributario che non derivano da indebito.

Le diverse tipologie di diritto di credito tributario

A maggior conferma di quanto stiamo asserendo, ad oggi la dottrina distingue il credito tributario in crediti:

  • Da dichiarazione
  • Per restituzione
  • Da indebito

Crediti da dichiarazione

Essi prendono il nome appunto da dichiarazione, in quanto, hanno il loro presupposto necessario proprio nella presentazione della dichiarazione.

Non a caso, essi coincidono in tutte quelle eccedenze attive, rispetto a quella che è l’imposta dovuta.

Per fare un esempio e capire meglio. Si pensi a tutte le ritenute subite, agli acconti pagati o ai crediti d’imposta a cui si ha diritto.

Per quanto riguarda la disciplina giuridica, in questa sede possiamo limitarci a dire quanto segue.

Vale a dire, che il contribuente può optare di intraprendere due strade.

La prima è ottenere quanto gli è dovuto in forma liquida con la dichiarazione medesima; la seconda, imputare l’eccedenza attiva nella dichiarazione dell’anno successivo.

Crediti per restituzione

Si tratta di tutti quei crediti che hanno ad oggetto, le somme che erano dovute al momento del pagamento, ma che poi successivamente, a causa del mutare di determinate circostanze, il legislatore ne prevede la restituzione.

Si pensi, all’imposta di registro pagata su atti dichiarati nulli o annullati per cause non imputabili alle parti; ovvero, al pagamento dell’imposta sulle successione per una eredita che solamente dopo si scopre devoluta in modo diversa.

La restituzione deve essere richiesta dal contribuente entro 3 anni, dal giorno in cui è sorto il diritto di credito.

Crediti da indebito

Quest’ultimi tipi di crediti, sono quelli che sorgono in determinate e precise circostanze.

Vale a dire, a causa di errori od omissioni, di fatto o di diritto, che sono stati posti in essere dal contribuente o dall’Amministrazione finanziaria.

Si tratta di una figura di credito assai vicina, a quella dell’indebito oggettivo disciplinato dal codice civile, ma che da questa si distingue perché:

  • Il rimborso deve essere chiesto entro il termine di decadenza di 3 anni e non di prescrizione che è invece di 10 anni.
  • Se l’indebito è contenuto all’interno di un atto di accertamento o di riscossione, il rimborso può essere chiesto solo impugnando tempestivamente gli atti medesimi

 

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