La quantificazione della sanzione pecuniaria nei reati fiscali

La quantificazione della sanzione pecuniaria nei reati fiscali

Con riferimento al la quantificazione della sanzione pecuniaria nei reati fiscali e quindi alla regola che bisogna utilizzare ai fini di determinare la sanzione tra un minimo e un massimo stabiliti dalla legge, dobbiamo dire che esse sono stabilite dall’articolo 7 comma Primo e Secondo del d.lgs. 472/1997.

All’interno del suddetto articolo è stabilito che ai fini di determinare la sanzione, è necessario tener conto sia:

  • Gravità della violazione: Essa la si evince guardando la condotta del trasgressore e quindi a quello che quest’ultimo ha fatto per attenuare o eliminare le conseguenze della violazione.

 

  • Condizioni personali del trasgressore: Qui invece si guarda alle condizioni economiche e sociali, nonché alle precedenti situazioni fiscali.

Sempre in tema di quantificazione della pena pecuniaria nei reati fiscali, bisogna dire che vi sono norme volte a disciplinare altri istituti, con cui si tenta di adeguare la sanzione pecuniaria a quelle che sono le peculiarità del singolo caso concreto.

  1. Ravvedimento
  2. Recidiva
  3. Concorso di violazione
  4. Continuazione

Ravvedimento

E’ l’istituto che mira ad incentivare la regolarizzazione spontanea delle violazioni, mediante l’attenuazione o addirittura in certi casi l’azzeramento di quelle che sono le sanzioni per le ipotesi in cui il contribuente ponga rimedio a dette violazioni, prima che l’Amministrazione finanziaria inizi accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento.

Si pensi alla norma che prevede nel caso di:

  • mancato pagamento di un tributo o di un acconto
  • o mancata presentazione della dichiarazione

che le sanzioni sono ridotte ad 1/10 del minimo se si provvede entro 30 giorni dalla scadenza dei termini.

Si osservi che dal punto di vista operativo il contribuente che intende ravvedersi, deve pagare contestualmente, sia le somme dovute che gli interessi e la sanzione ridotta.

Recidiva

Per quanto riguarda questo istituto, bisogna dire che il contribuente recidivo è colui il quale nei 3 anni precedenti è incorso in una violazione della stessa indole a quella commessa nel tempo presente. Nel caso di recidiva il contribuente può vedersi aumentare la pena, sino alla metà.

La disciplina della recidiva non si applica a coloro i quali hanno regolarizzato le precedenti violazioni mediante ravvedimento.

Per violazioni della stessa indole si deve intendere in perfetta armonia con il Codice penale, tutte quelle violazioni inerenti alle stesse disposizioni o di disposizioni diverse, ma che presentano profili sostanzialmente identici.

Concorso di violazione

Questo istituto serve ad attenuare il regime sanzionatorio di tutte quelle ipotesi in cui: Una pluralità di VIOLAZIONI che potrebbero essere distintamente sanzionate, poiché sono tra di loro legate sulla base di uno specifico nesso, si ritiene più opportuno sanzionarli in modo unitario e quindi irrogando un’unica sanzione.

anche nel diritto tributario, esso si distingue in:

  • Concorso Formale: Esso si verifica quando con una sola azione od omissione, si violano più disposizioni normative e quindi anche diversi tributi.

Esempio, non registro i ricavi e quindi pongo in essere violazioni rilevanti ai fini IRPEF e ai fini dell’IVA.

  • Concorso Materiale: Esso, invece, si verifica quando nonostante il compimento di più azioni od omissioni, in realtà si viola la medesima disposizione normativa.

Esempio, emetto una quantità plurima di scontrini irregolari.

Si osservi che in entrambi i due tipi di concorso, la legge prevede che si deve infliggere, la sola sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata da 1/4 al doppio.

Continuazione:

Essa si pone in essere quando: il contribuente commette più violazioni, anche in tempi diversi, che tendono nella loro progressività, a pregiudicare la determinazione dell’imponibile e quindi la liquidazione dell’imposta.

Si tratta di violazioni che sono caratterizzate, proprio per la progressività con cui si realizza l’evasione.

Inosservanza dei distinti obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione di una medesima operazione economica che è imponibile ai fini del tributo IVA.

N.B. Il Concorso e la Continuazione sono entrambi interrotte dalla contestazione della violazione.

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