Le organizzazioni sindacali e gli enti bilaterali

Le organizzazioni sindacali e gli enti bilaterali

Come abbiamo avuto modo di vedere nel corso dello studio di questa materia, l’azione delle organizzazioni sindacali non è finalizzata esclusivamente all’obiettivo di redigere il contratto collettivo.

Essi, infatti, svolgono diverse attività. Si pensi:

  • Alla Concertazione
  • All’attività di consulenza e assistenza legale
  • Per espressa previsione di legge sono chiamati a fare parte di taluni organismi pubblici
  • E poi infine si pensi anche all’attività svolta all’interno dei c.d. Enti bilaterali.

Sorge spontaneamente una domanda, cosa sono questi Enti bilaterali?

La risposta è semplice, quando si parla di Enti bilaterali, si sta parlando:

  • Di quelle associazioni Non riconosciute che sono state costituite appunto bilateralmente e quindi, sia dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori che da quelle degli imprenditori.

 

E detta costituzione avviene per svolgere in modo permanente funzioni di varia natura, sia nell’interesse dei lavoratori che degli imprenditori che operano in quel determinato settore economico.

 Primo forme embrionali di Enti bilaterali. Le Casse Edili

Le prime forme embrionali di Enti bilaterali risalgono ad alcuni decenni fa, più precisamente alla costituzione delle c.d. Casse Edili.

Quest’ultime, finanziate dalle imprese del settore edile, avevano il compito di erogare prestazioni economiche per sostenere i lavoratori:

  1. Nell’intervallo tra un cantiere e l’altro
  2. Nell’ipotesi di malattia, disabilità, ecc.

Detti Enti bilaterali si sono poi evoluti anche in altri settori economici, soprattutto in quello del Commercio, del Turismo e dell’Artigianato.

È evidente che si tratta di una realtà destinata a crescere e ad essere valorizzata. La volontà di far crescere e valorizzare la realtà di detti Enti bilaterali, si evince già dal c.d. Decreto Biagi (d. lgs. n. 276/2003), il quale ne definisce l’Identità e le Funzioni di base.

Le funzioni degli Enti bilaterali

Esso, infatti, stabilisce che gli Enti bilaterali:

  • Sono organismi costituiti da una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative

e sono sedi privilegiate per:

  1. La regolazione del mercato del lavoro (stipulare i contratti collettivi).
  1. L’intermediazione nell’incontro tra domanda e offerta di lavoro.
  1. La programmazione di attività formative.
  1. Promuovere la lotta contro la discriminazione.
  1. Tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.
  1. La gestione mutualistica di fondi per la formazione o l’integrazione del reddito.
  1. E così via.

Sempre in virtù di quella tendenza a far crescere e valorizzare gli Enti bilaterali, di recente il d. lgs. n. 148/2015 ha promosso ulteriormente la bilateralità.

Detta promozione è avvenuta rendendo obbligatori – nei settori economici non coperti dalla Cassa Integrazione Guadagni – la costituzione di Fondi di solidarietà bilaterali per tutelare i lavoratori nel caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

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