La rivalsa. La nozione e le diverse articolazioni

La rivalsa. La nozione e le diverse articolazioni

Se nel corso del nostro percorso di studio incontrassimo la parola rivalsa e volessimo capire che cosa sia, in prima approssimazione potremmo dire che essa non è altro che:

  • Il trasferimento di un onere tributario, dal soggetto che lo ha sostenuto ad un altro soggetto che è poi quello che deve essere l’effettivo destinatario del medesimo onere.

Si osservi che per ovvie ragioni, la rivalsa deve essere distinta da altri istituti come: la traslazione, il regresso o la rivalsa facoltativa.

La Traslazione

La rivalsa si distingue dalla traslazione, in quanto, quest’ultima è il trasferimento dell’onere tributario all’effettivo soggetto destinatario, mediante la c.d. maggiorazione del prezzo.

Si pensi al commercio al minuto con riferimento al tributo IVA, dove il corrispettivo e l’imposta sono fusi all’interno del prezzo indicato dallo scontrino fiscale.

Il Regresso

La rivalsa si distingue anche dal regresso, in quanto, quest’ultimo si pone in essere quando il coobbligato solidale recupera da ciascuno degli altri coobbligati le quote ad essi spettanti, ma mentre la rivalsa è obbligatoria per legge, il regresso è un diritto a tutti gli effetti. Se non esercito il regresso non sono previste sanzioni, a differenza di quanto accade per la rivalsa.

Nel silenzio delle leggi tributarie, le regole civilistiche del regresso sono pacificamente estendibili a tutti i casi in cui un coobbligato paghi anche le imposte degli altri.

La Rivalsa facoltativa

Infine, la rivalsa si distingue altresì dalla rivalsa facoltativa proprio per il fatto che se non dovesse essere esercitata non si è colpiti da sanzioni giuridiche. La massima espressione della rivalsa facoltativa, la troviamo nella figura del responsabile d’imposta.

Qui infatti la rivalsa è facoltativa perché orientata a salvaguardare interessi di tipo privatistico.

LE DIVERSE ARTICOLAZIONI DELLA RIVALSA

Come ormai avremo già capito, la rivalsa è obbligatoria, tanto che la legge ritiene nullo ogni eventuale patto contrario.

Si osservi che in passato si legava l’obbligatorietà della rivalsa al rapporto tra prelievo e capacità contributiva, con correlativo divieto a trasferire l’imposta a soggetti diversi da quelli normativamente previsti.

Questo orientamento, però, è ormai superato proprio perché è ormai normativamente consentito il c.d. accollo pattizio delle imposte, con la conseguenza che l’obbligatorietà della rivalsa viene oggi ricondotta alla natura pubblicistica della stessa che prescinde dalle eventuali pattuizioni interne.

Interessante è poi parlare anche della rivalsa ingiusta e della rivalsa successiva.

La rivalsa ingiusta consiste nella possibilità del rivalsato di mettere in discussione la correttezza dell’imposta addebitategli dal rivalsante.

Detta possibilità è consentita in campo IVA, non è invece consentita nel capo delle ritenute alla fonte.

La Rivalsa successiva consiste, invece, nel rivalsare in un momento successivo a quello in cui si sono verificati i presupposti di fatto della legge.

La rivalsa successiva è un qualcosa che può avvenire sia nel campo delle ritenute alla fonte, sia nel campo IVA anche se limitatamente alle maggiori imposte dovute.

 

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