L’attività di accertamento delle imposte dirette e dell’IVA

L’attività di accertamento delle imposte dirette e dell’IVA

Con riferimento all’accertamento delle imposte dirette e dell’IVA, si pone un problema di non poco conto. Entrambi sono tributi che hanno come presupposto di fatto, una molteplicità di operazioni economiche che sono difficili d’accertare per l’Amministrazione finanziaria. Proprio per tale motivo, il legislatore ha disciplinato una serie di obblighi di documentazione e dichiarazione in capo al contribuente.

Metodi di accertamento delle imposte dirette e dell’IVA

Poiché detto tipo di accertamento viene esperito nei confronti di quei soggetti che sono obbligati alla tenuta della contabilità, possiamo dire in linea di principio che:

  • Se la dichiarazione è stata tempestivamente presentata e le scritture contabili regolarmente tenute, l’Amministrazione finanziaria può esperire solo un accertamento analitico (contabile), vale a dire, può accertare maggiori imponibili e/o imposte solo se si riscontrassero:
  1. Inesattezza nell’applicazione delle regole che disciplinano il tributo.
  2. Infedeltà e omissioni della dichiarazione che siano comprovate da: documenti, ispezioni o presunzioni purché quest’ultime siano gravi, precise e concordanti.
  • Se, invece, non è stata presentata la dichiarazione o le scritture contabili sono tenute in maniera irregolare, l’Amministrazione finanziaria può esperire un accertamento induttivo (extracontabile), vale a dire, basato:
  1. Su qualsiasi elemento che essa sia riuscita a raccogliere o comunque, sia riuscita a venirne a conoscenza.
  2. Nonché su delle presunzioni anche se queste non possiedono le caratteristiche di essere gravi precise e concordanti.

Si osservi che la distinzione tra accertamento analitico e quello induttivo, ha oggi una rilevanza più formale che sostanziale e questo grazie ad un’evoluzione storica di cui cercherò di dipingerne i tratti essenziali.

SE VUOI SALTARE I CENNI STORICI E PASSARE DIRETTAMENTE AI PRINCIPI VIGENTI IN MATERIA  DI ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE DIRETTE E DELL’IVA CLICCA QUI

Cenni storici 

A) Innanzi tutto questa distinzione si affermò agli inizi del 1900, nel campo dell’imposta di ricchezza mobile come riflesso del diverso regime che veniva riservato alle Società di Capitali e agli altri Enti ad essi assimilati, rispetto al regime previsto per gli altri contribuenti.

Le Società di capitali e gli altri Enti assimilati dovevano, infatti, presentare i BILANCI agli uffici delle imposte e ciò indusse la giurisprudenza ad affermare il principio secondo cui:

  • l’Amministrazione finanziaria doveva rispettare in fase di accertamento i risultati contenuti in detti bilanci, fino a prova contraria.

Era vigente la c.d. PRESUNZIONE DI VERITA’

Mentre nei confronti di tutti gli altri contribuenti, l’obbligo di dichiarazione era stato svuotato di ogni significato in virtù della c.d. CONFERMA PER SILENZIO della precedente dichiarazione. In altre parole, il contribuente poteva non presentare la dichiarazione se rispetto al periodo d’imposta precedente, non vi erano state variazioni nella percezione dei redditi. In concreto si verificava che gli altri contribuenti non presentavano mai la dichiarazione.

B) Nel secondo dopoguerra, a seguito della Riforma Vanoni, la distinzione tra accertamento analitico e induttivo, cominciò ad avere natura garantista.

A seguito della Riforma infatti, fu generalizzato l’obbligo di dichiarazione annuale dei redditi, anche nel caso in cui questi non avessero subito variazioni rispetto al precedente periodo d’imposta.

Fu altresì generalizzata la regola che coloro i quali avessero ottemperato all’obbligo di dichiarazione, l’Ufficio avrebbe potuto espletare solo un controllo di tipo analitico, mentre gli altri potevano essere assoggettati ad accertamenti di tipo indiziari.

C) A seguito della Riforma Tributaria degli anni Settanta, la suddetta distinzione tra accertamento analitico e induttivo, perde la sua originaria natura garantista per acquisire natura probatoria. 

In altre parole, oggi la distinzione si basa sui due tipi di prove su cui si può fondare l’accertamento. Prove più o meno certe, presuntive, indiziarie, ecc.

Principi che governano l’attuale disciplina vigente in tema di accertamento delle imposte dirette e dell’IVA

Ora sulla base dell’evoluzione storica che abbiamo appena esposto, è importante comprendere quali siano invece i principi che governano l’attuale disciplina vigente:

Elenco altri post della categoria “Diritto Tributario”

Ti potrebbe interessare anche...