L’obbligo di versamento dei contribuenti
L’obbligo di versamento dei contribuenti
Nelle situazioni soggettive passive tributarie il momento più importante, è rappresentato proprio dal pagamento del tributo. Si osservi che detto pagamento, può avvenire in due diverse modalità:
Obbligo di versamento diretto o volontario
Cioè è il contribuente che in assenza di atti e provvedimenti amministrativi, versa all’Erario quanto è dovuto.
Pagamento conseguente ad atti è provvedimenti amministrativi
In assenza di un versamento spontaneo da parte del contribuente, l’Ufficio finanziario acquisisce le somme coattivamente. Quindi, mediante atti e provvedimenti amministrativi che come vedremo, sono le iscrizione a ruolo e le cartelle di pagamento.
Caratteri del versamento diretto
Rinviando, per quanto riguarda il versamento per atti e provvedimenti amministrativi, a quando tratterò l’attività amministrativa di riscossione, qui possiamo concentrare le nostre attenzioni su quelli che sono i caratteri tipici del versamento diretto. Essi sono:
- Insussistenza di una preventiva determinazione degli importi dovuti da parte dell’Amministrazione.
- La Pubblica amministrazione è destinataria di somme sulle quali non può ancora vantare una pretesa giuridicamente rilevante.
- Talora l’obbligo di pagamento è posto a carico di un soggetto diverso da quello in capo al quale, si realizza il presupposto di fatto del tributo. Si pensi al campo delle ritenute alla fonte.
- Certe volte questi versamenti diretti hanno ad oggetto importi versati a titolo di acconto per imposte future o a titolo provvisorio. Essi sono quindi suscettibili di conguaglio.
Natura obbligo di versamento diretto
Sulla base di queste peculiari caratteristiche appena elencate, si comprende bene che l’obbligo di versamento diretto, non è altro che una situazioni soggettive unilaterale che ha natura strumentale e servente rispetto alle situazioni debitorie.
In altre parole, nell’obbligo di versamento il contribuente è legato ad un obbligo che però è scaturente direttamente dalla legge, ma in questo rapporto obbligatorio la Pubblica Amministrazione non vanta ancora un vero e proprio credito come avviene nelle obbligazioni pecuniarie comuni.
Non a caso, l’Amministrazione vanterà questo credito, solo quando il contribuente avrà presentato la dichiarazione. Quest’ultima sarà presentata in tempi molto più lontani, rispetto a quelli in cui sorge il debito.
Tratti che distinguono l’obbligo di versamento e le obbligazioni pecuniarie comuni
Quindi da quanto appena detto, si potrebbe cadere nell’errore di pensare che la disciplina degli obblighi di versamento, nello specifico del versamento diretto, abbia una struttura e una disciplina corrispondente a quella delle obbligazioni pecuniarie comuni.
In realtà si tratta di due discipline diverse per diverse ragioni. Perché l’obbligo di versamento:
- Si pone come momento attuativo di contrapposte situazioni soggettive del contribuente, le quali situazioni possono essere sia attive che passive. Ad esempio, nell’IVA il contribuente è chiamato a versare periodicamente la differenza tra l’imposta dovuta, in quanto da applicare sulle operazioni attive e quella detraibile, in quanto subita nelle operazioni passive.
- Non sempre assume natura di situazione soggettiva finale. Lo abbiamo detto, talvolta le leggi tributarie impongono un versamento a titolo di acconto, ovvero fanno salvo un eventuale conguaglio.
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