L’obbligo di versamento dei contribuenti

L’obbligo di versamento dei contribuenti

Contribuente che paga allo sportello postale

Nelle situazioni soggettive passive tributarie il momento più importante, è rappresentato proprio dal pagamento del tributo. Si osservi che detto pagamento, può avvenire in due diverse modalità:

Obbligo di versamento diretto o volontario

Cioè è il contribuente che in assenza di atti e provvedimenti amministrativi, versa all’Erario quanto è dovuto.

Pagamento conseguente ad atti è provvedimenti amministrativi

In assenza di un versamento spontaneo da parte del contribuente, l’Ufficio finanziario acquisisce le somme coattivamente. Quindi, mediante atti e provvedimenti amministrativi che come vedremo, sono le iscrizione a ruolo e le cartelle di pagamento.

Caratteri del versamento diretto

Rinviando, per quanto riguarda il versamento per atti e provvedimenti amministrativi, a quando tratterò l’attività amministrativa di riscossione, qui possiamo concentrare le nostre attenzioni su quelli che sono i caratteri tipici del versamento diretto. Essi sono:

  1. Insussistenza di una preventiva determinazione degli importi dovuti da parte dell’Amministrazione.
  1. La Pubblica amministrazione è destinataria di somme sulle quali non può ancora vantare una pretesa giuridicamente rilevante.
  1. Talora l’obbligo di pagamento è posto a carico di un soggetto diverso da quello in capo al quale, si realizza il presupposto di fatto del tributo. Si pensi al campo delle ritenute alla fonte.
  1. Certe volte questi versamenti diretti hanno ad oggetto importi versati a titolo di acconto per imposte future o a titolo provvisorio. Essi sono quindi suscettibili di conguaglio.

Natura obbligo di versamento diretto

Sulla base di queste peculiari caratteristiche appena elencate, si comprende bene che l’obbligo di versamento diretto, non è altro che una situazioni soggettive unilaterale che ha natura strumentale e servente rispetto alle situazioni debitorie.

In altre parole, nell’obbligo di versamento il contribuente è legato ad un obbligo che però è scaturente direttamente dalla legge, ma in questo rapporto obbligatorio la Pubblica Amministrazione non vanta ancora un vero e proprio credito come avviene nelle obbligazioni pecuniarie comuni.

Non a caso, l’Amministrazione vanterà questo credito, solo quando il contribuente avrà presentato la dichiarazione. Quest’ultima sarà presentata in tempi molto più lontani, rispetto a quelli in cui sorge il debito.

Tratti che distinguono l’obbligo di versamento e le obbligazioni pecuniarie comuni 

Quindi da quanto appena detto, si  potrebbe cadere nell’errore di pensare che la disciplina degli obblighi di versamento, nello specifico del versamento diretto, abbia una struttura e una disciplina corrispondente a quella delle obbligazioni pecuniarie comuni.

In realtà si tratta di due discipline diverse per diverse ragioni. Perché l’obbligo di versamento:

  • Si pone come momento attuativo di contrapposte situazioni soggettive del contribuente, le quali situazioni possono essere sia attive che passive. Ad esempio, nell’IVA il contribuente è chiamato a versare periodicamente la differenza tra l’imposta dovuta, in quanto da applicare sulle operazioni attive e quella detraibile, in quanto subita nelle operazioni passive.
  • Non sempre assume natura di situazione soggettiva finale. Lo abbiamo detto, talvolta le leggi tributarie impongono un versamento a titolo di acconto, ovvero fanno salvo un eventuale conguaglio.

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