L’attività sanzionatoria nel sistema tributario italiano

L’attività sanzionatoria nel sistema tributario italiano

Interessante è parlare anche di un altro tema importate e cioè: l’attività sanzionatoria nel sistema tributario italiano. L’attività di cui stiamo parlando può essere definita come quella volta a far sorgere in capo al contribuente inadempiente, conseguenze giuridiche svantaggiose. Dette conseguenze giuridiche svantaggiose prendono il nome di Sanzioni.

Tipi di Sanzioni

Le Sanzioni possono dividersi in vario modo:

  • Sanzioni che hanno ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria: si tratta della stragrande maggioranza dei casi.
  • Sanzioni che hanno ad oggetto limitazioni di vario ordine: si pensi alla sospensione dall’albo professionale, alla chiusura del pubblico esercizio o a tante altre limitazioni.

Possono suddividersi anche in base alla loro Natura e in questo caso possiamo distinguere le Sanzioni in:

  • Penali o Amministrative
  • Legali o Provvedimentali

Cenni sull’evoluzione del sistema sanzionatorio tributario italiano

Proprio per la circostanza di fatto che le Sanzioni possono essere suddivise in vario modo, è emersa l’esigenza di avere delle regole e dei principi che dettassero una disciplina che avesse carattere generale.

Proprio sulla base di questa esigenza che nel 1929 è stata emanata la Legge n. 4, la quale affermava il c.d. principio nominalistico. Attraverso detto principio si distinguevano le violazioni che costituivano reato, da quelle che invece costituivano meri illeciti amministrativi.

Detta legge con riferimento alle sanzioni amministrative, distingueva:

  • La Soprattassa
  • La Pena Pecuniaria

La Soprattassa

La Soprattassa aveva natura accessoria al tributo e aveva una funzione sostitutiva degli Interessi, i quali non erano applicabili in materia fiscale sino ai primi anni Settanta. Ad ogni modo la Soprattassa era comunque dotata delle seguenti caratteristiche:

  • Fissata dalla legge per la misura pari ad un multiplo o sottomultiplo.
  • Si poteva cumulare con le altre sanzioni sia amministrative che penali.
  • Irrogata agli Uffici preposti all’accertamento del tributo.
  • Irrogata con lo stesso atto di accertamento.

La Pena Pecuniaria

Mentre la Pena Pecuniaria attribuiva di fatto all’Amministrazione finanziaria, il potere punitivo che per certi aspetti apparteneva al giudice penale. Essa era dotata delle seguenti caratteristiche:

  • La misura fissata dalla legge tra un minimo e un massimo.
  • Non poteva cumularsi ad altre sanzioni.
  • Ad essa si applicavano regole tipicamente penalistiche (si pensi alla recidiva, alle violazioni continuate o alla responsabilità indiretta e così via).
  • Le sanzioni erano irrogate dall’Intendente di finanza, il quale, era un organo diverso da quello preposto all’accertamento.
  • E quindi irrogate in un procedimento amministrativo diverso da quello esperito per l’accertamento.

Evoluzione disciplina delle sanzioni

Con il passare degli anni, questo disegno normativo fu progressivamente stravolto per il susseguirsi di continue innovazioni normative, tra le quali:

  1. Fu estesa l’area di operatività delle pene pecuniarie con conseguente emarginazione della soprattassa.
  2. La competenza a irrogare la pena fu trasferita agli Uffici competenti ad accertare i tributi.
  3. Agli inizi degli anni Ottanta furono introdotte sanzioni penali per una vasta area di illeciti che prima erano punite con mere sanzioni amministrative.

Sulla base di queste continue innovazioni, si ebbe un sistema sanzionatorio vessatorio, confuso e poco efficiente. Così sulla base di due deleghe legislative:

  • La legge 1996 n.662 per le sanzioni NON penali
  • La Legge 1999 n. 205 per le sanzioni penali

Si è determinato un complessivo riordino della materia.

  • Limitazione ambito di operatività delle sanzioni penali.
  • Soppressione della figura della soprattassa.
  • Attribuzione ai singoli Uffici di irrogare le sanzioni.

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