Le misure conservative come atti preliminari all’accertamento

Le misure conservative come atti preliminari all’accertamento

Come abbiamo avuto modo di vedere, all’Amministrazione finanziaria è consentito il potere di disporre autoritativamente, misure volte a conservare i beni facenti parte del patrimonio del contribuente.

Tutto questo può accadere una volta che vi sia stata l’iscrizione a Ruolo e una volta che siano scaduti i termini per l’adempimento spontaneo.

In tal caso, come sappiamo, è possibile che l’agente della riscossione:

  • Iscriva ipoteche sui beni immobili
  • Disponga il fermo dei beni mobili registrati
  • Ponga il sequestro conservativo degli altri beni mobili
  • Stabilisca la sospensione dei rimborsi inerente ai crediti d’imposta ad egli stesso spettanti
  • E così via

Ora, sempre in tema di misure conservative, è interessante parlare anche della possibilità che dette iscrizioni di ipoteche o di sequestro conservativo, avvengano già con gli atti preliminari a quelli di accertamento o sanzionatori.

A tal proposito è, infatti, interessante citare il Decreto Legislativo n. 472/1997, il quale stabilisce che:

  • Già sulla sola base del PVC (processo verbale di constatazione), è possibile che l’Ufficio chieda mediante istanza, al Presidente della Commissione tributaria provinciale, l’adozione di quelle misure conservative sui beni del presunto trasgressore e degli eventuali coobbligati, quando vi è fondato motivo di temere le perdite delle garanzie del proprio credito.

Disciplina dell’istanza

Detta Istanza deve essere notificata alle parti interessate, le quali entro 20 giorni dalla notifica possono depositare Memorie Documenti difensivi.

Decorso detto termine di 20 giorni, l’Istanza deve essere discussa alla prima udienza utile, affinché su di essa la Commissione tributaria provinciale decida con sentenza.

Se però dovessero esserci casi eccezionali di Urgenza Pericolo nel ritardo, sarà lo stesso Presidente e non quindi la Commissione tributaria a provvedere sull’Istanza con Decreto motivato. Detto Decreto è impugnabile dinnanzi al collegio.

Ad ogni modo, la Commissione può adottare, non adottare o adottare solo in parte le misure richieste mediante l’istanza, se le parti interessate prestano idonee garanzie. Si pensi all’ipotesi in cui il contribuente debitore, rilasci una fideiussione bancaria o assicurativa.

Importantissimo è poi sottolineare che, in ogni caso le misure conservative adottate perderanno efficacia (c.d. Caducazione) se entro 120 giorni dalla loro adozione, non si notifica un atto di contestazione o di irrogazione della sanzione.

Con il post su le misure conservative come atti preliminari all’accertamento si conclude il tema inerente all’attività di riscossione.

Elenco altri post della categoria “Diritto Tributario”

Ti potrebbe interessare anche...