Liquidazione dell’imposta e controllo formale della dichiarazione

Liquidazione dell’imposta e controllo formale della dichiarazione 

La disciplina che abbiamo illustrato nei post precedenti, si riferisce alla disciplina generale attinente all’accertamento delle imposte dirette e dell’IVA. Ma detta disciplina è derogata da talune disposizioni speciali, delle quali cercherò di illustrare i tratti essenziali.

Più precisamente, con riferimento a talune specifiche irregolarità direttamente desumibili dal contenuto della dichiarazione stessa, l’Amministrazione finanziaria ha la possibilità di iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute, senza che sia stata notificato un preliminare avviso di accertamento.

Disciplina speciale che inizialmente era prevista solo per le imposte dirette, successivamente è stata estesa anche per il tributo IVA.

Oggi:

  • Imposte dirette artt. 36 bis e 36 ter DPR 600/1973
  • Tributo IVA art. 54 bis DPR 633/1972

Si osservi che la disciplina in questione, si articola al suo interno nelle due forme distinte della:

  • Liquidazione dell’imposta art 36 bis DPR 600/1973 e art 54 bis DPR 633/1972
  • Controllo formale art 36 ter DPR 600/1973

Liquidazione dell’imposta

Essa consiste nel fatto che gli Uffici finanziari avvalendosi di procedure automatizzate, possono rettificare le dichiarazioni presentate – con riferimento a talune irregolarità puntualmente disciplinate dalla legge – sulla sola base dei dati contenuti dalle stesse dichiarazioni presentate, ovvero dei dati posseduti dall’Anagrafe tributaria.

Si pensi:

  • Correzioni di errori materiali o di calcolo del contribuente nella determinazione dell’imposta o dell’imponibile.
  • Correzioni errore contribuente nel riportare l’eccedenze risultanti nella precedente dichiarazione. Il c.d. Credito da dichiarazione.
  • Riduzione delle detrazioni, deduzioni e crediti d’imposta che sono stati esposti in misura maggiore a quelli consentiti dalla legge sulla base della dichiarazione presentata.
  • E così via

La rettifica di cui si sta parlando, deve avvenire prima che inizi il periodo di PRESENTAZIONE della dichiarazione dell’anno successivo.

In questo regime appena descritto, la particolarità risiede nel fatto che i dati contenuti nella dichiarazione, si intendono a tutti gli effetti come dichiarati dallo stesso contribuente o sostituto d’imposta.

Le maggiori imposte dovute sulla base di rettifica, sono riscosse senza notificare un formale avviso di accertamento, bensì direttamente con l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo. Le sanzioni saranno, invece, irrogate in forma ridotta rispetto a quelle che sarebbero state irrogate per infedeltà della dichiarazione.

Controllo formale

Esso è previsto solo per il campo delle imposte dirette e può essere espletato solo sulla base dei Criteri Selettivi e non dunque per qualsiasi dichiarazione. Deve comunque essere espletato entro il termine di decadenza di due anni, che decorrono dalla presentazione della dichiarazione.

Con il controllo formale, è possibile rettificare solo specifiche irregolarità previste dalla legge, più precisamente quelle di:

  • Escludere in tutto o in parte le detrazioni o le deduzioni che non spettano sulla base dei documenti rischiati al contribuente.
  • Escludere in tutto o in parte lo s computo delle ritenute d’acconto che non risultano nella dichiarazione del sostituto.
  • Determinare i crediti d’imposta che risultano in base alla dichiarazione o ai documenti richiesti.
  • Correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d’imposta.

Si osservi che prima di procedere a dette rettifiche specifiche, il contribuente deve essere preliminarmente INVITATO – in forma scritta, telematica o per mezzo di telefono – a pena di nullità a Fornire Chiarimenti.

L’esito del controllo formale deve essere comunicato al contribuente indicando i MOTIVI che hanno dato luogo alla rettifica dell’imponibile o dell’imposta, di modo che egli possa far pervenire, entro 30 giorni dalla comunicazione, le proprie segnalazioni su dati non valutati o valutati erroneamente.

Anche in questa procedura speciale si consente l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo senza la preliminare notifica di un formale avviso di accertamento. E ciò trova la sua giustificazione per il fatto che le irregolarità riscontrate, sono dotate di un altissimo grado di attendibilità.

Si osservi che il fatto che l’Amministrazione finanziaria sia obbligata a comunicare gli esiti del controllo formale al contribuente, fa si che questo tipo di accertamento si avvicini molto a quelli che sono i normalissimi accertamenti. Non a caso, in dottrina si ritiene che questa comunicazione sia un antecedente necessario per effettuare la correlativa iscrizione a ruolo.

Non è invece condivisibile quell’orientamento dottrinario, il quale ritiene che per rettificare le irregolarità considerate da queste norme, si debba necessariamente ed esclusivamente utilizzare le suddette discipline speciali. Dette irregolarità, infatti, possono essere rettificate anche mediante i normali accertamenti.

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