Presupposti del diritto di detrazione nell’IVA

Presupposti del diritto di detrazione nell’IVA

Bilancia a due piatti che pesa i presupposti del diritto di detrazione nell'IVA

 

 

In questo articolo ci occuperemo, di quelli che sono i Presupposti del diritto di detrazione nell’IVA.

Sempre con riferimento alla DETRAZIONE, è importante concentrarsi anche su quelli che sono i temi attinenti ai presupposti e quelli attinenti  ai limiti nei quali ne è ammesso l’esercizio.

Con riferimento al primo tema, possiamo dire quanto segue. Vale a dire, che quando si parla di presupposti del diritto di detrazione, ci si riferisce a tutte quelle circostanze il cui verificarsi è necessario perché sorga il diritto medesimo.

Si osservi come, dottrina e giurisprudenza, con riferimento alla detrazione hanno individuato come presupposti del diritto di detrazione, quelli che sono:

  • Effettività dell’acquisto
  • Inerenza all’esercizio di impresa o di arti e professioni da parte dell’acquirente
  • Esigibilità dell’imposta

Spiegazione singoli presupposti del diritto di detrazione nell’IVA

Effettività dell’acquisto

L’articolo 19 DPR 633/1972 dispone che:

  • Sono detraibili le imposte relative ai beni e servizi importati o acquistati.

Si osservi, come detto articolo non ci fornisce una definizione di acquisto a tal fine rilevante; ne consegue, quindi, che la medesima deve essere desunta da altre norme.

Norme che stabiliscono le condizioni di applicabilità dell’imposta, dal generale principio di neutralità del tributo stesso.

Ora, se non vi sono dubbi sulla detraibilità dell’imposta che risulta da una fattura che sia stata emessa anteriormente al momento in cui l’operazione sia stata effettuata; lo stesso non si può certo dire per la detraibilità di un imposta:

  • Attinenti o ad operazioni, in tutto o in parte, inesistenti.
  • Erroneamente applicata su operazioni che non dovevano essere assoggettate ad IVA o che sono state assoggettate, in misura maggiore del dovuto.

Operazioni, in tutto o in parte, inesistenti

Per quanto riguarda le operazioni inesistenti dobbiamo dire che il comma sette dell’articolo 21 DPR 633/1972, sancisce il fondamentale principio per il quale:

  • Se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, ovvero, se nella fattura i corrispettivi sono indicati per un importo superiore a quelli reali, l’imposta è dovuta per l’intero ammontare indicato o corrispondente alla fattura.

Ora, sulla base di questo articolo, dovremmo dire che così come l’imposta risulta dovuta per il solo fatto dell’emissione della fattura, dovrebbe – per il principio generale di neutralità – essere consentita la detraibilità da parte del destinatario della fattura medesima.

In realtà, questa impostazione non è condivisa dalla dottrina e giurisprudenza prevalente. Quest’ultime ritengono che detto diritto di detrazione, competa solo per gli acquisti effettivamente avvenuti e che quindi la norma poc’anzi citata, abbia natura parasanzionatoria.

In questo senso è orientata anche la giurisprudenza comunitaria, salvo che il destinatario di dette fatture che hanno ad oggetto operazioni inesistenti, sia capace di dimostrare la propria buona fede.

Imposta IVA applicata erroneamente

Adesso è il caso di trattare la detraibilità dell’IVA applicata erroneamente su operazioni che non dovevano essere assoggettate a detto tributo o che sono state applicate per un importo maggiore del dovuto. 

Sul punto dobbiamo dire che, la giurisprudenza ha talora negato la possibilità di detrazione per la seguente impostazione.

In questi casi si avrebbe una non imposta. Quindi proprio perché non imposta, deve essere recuperata dal destinatario della fattura, mediante l’esercizio delle normali azioni privatistiche che andranno ad essere esercitate nei confronti di chi ha emesso la fattura stessa.

Invece, la prassi amministrativa fa una distinzione, più precisamente:

Consente la detrazione nelle operazioni dove l’imposta è stata inserita per un importo maggiore del dovuto; mentre, la nega in quelle operazioni in cui si è applicata l’IVA, nonostante la medesima non doveva essere assoggettata a questo tributo.

Ora, sul punto non si può non dire una circostanza di fatto. Indipendentemente dalla correttezza di chi emette la fattura, se vi è effettività dell’acquisto e la sua inerenza all’attività economica svolta, si deve sempre riconoscere il diritto di detrazione all’acquirente.

Inerenza dell’acquisto

Ecco che allora diventa importante capire anche cosa sia l’inerenza dell’acquisto.

Questo elemento richiede un dato preciso. Che gli operatori economici, possano detrarre solo quelle imposte attinenti a quegli acquisti di beni e servizi, inerenti all’esercizio di impresa o di arti e professioni.

Ne consegue che, un imprenditore pur essendo un soggetto IVA, non potrà detrarre l’imposta che ha pagato per l’acquisto di beni e servizi che egli ha deciso di destinare al suo consumo personale. Perché accade ciò?

La risposta è semplice. Perché in questo caso, l’imprenditore sta acquistando in veste di consumatore finale e non vi è, quindi, inerenza con l’attività d’impresa svolta.

Si osservi però che, anche qui con riferimento agli enti commerciali, vige la presunzione di commercialità. Vale a dire, vige la regola secondo cui, tutti gli acquisti devono ritenersi effettuati per definizione nell’esercizio d’impresa.

Regola quest’ultima che non manca di essere derogata, da una vasta area di operazioni per le quali la legge ricorre, a regole specifiche di indetraibilità o di detraibilità limitata.

Si pensi alle autovetture, agli aeromobili, al carburante, alle prestazioni alberghiere o ancora alla somministrazione di alimenti e bevande.

Esigibilità dell’imposta

Infine merita di essere tratto anche l’ultimo presupposto della detrazione e cioè, l’esigibilità dell’imposta.

Presupposto questo che può essere analizzato, sia sotto il profilo positivo che quello negativo.

Sotto il profilo positivo, esso è volto a stabilire un rigoroso collegamento, tra il momento in cui l’imposta è detraibile da parte del cessionario e quello in cui ne è dovuto il versamento allo Stato da parte del cedente.

Ora, come noi sappiamo, l’obbligo di versare l’imposta allo Stato scatta di norma non appena si emette la fattura.

Tuttavia, vi sono casi eccezionali in cui detto obbligo non coincide con l’emissione della fattura, in quanto, differisce sino al momento del pagamento del corrispettivo. Ed è proprio con riferimento a quest’ultimi casi che il legislatore ha escluso, la possibilità di esercitare il diritto di detrazione prima del pagamento della fattura.

Sotto il profilo negativo, esigibilità dell’imposta significa che sino a quando non si verifica detto presupposto si ha l’irrilevanza, sia del pagamento della fattura a chi l’ha emessa, sia del versamento dell’imposta da parte di quest’ultimo allo Stato.

Approfondimenti

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