La fase istruttoria del processo tributario

La fase istruttoria del processo tributario

Aula di un tribunale con vista dal banco del giudice

La fase istruttoria del processo tributario è disciplinata all’interno del D. Lvo 546/1992. Più precisamente, sotto la rubrica Poteri della Commissione tributaria.

Si osservi che in questa rubrica, il legislatore dispone che:

  • Le Commissioni esercitano tutti i poteri di accesso, richieste, informazioni e chiarimenti che sono conferiti all’Amministrazione finanziaria, sulla base di quella determinata legge d’imposta.

Se per la risoluzione della controversia dovessero essere acquisiti “Elementi conoscitivi” particolarmente complessi, le Commissioni possono richiedere apposite relazioni, ad organi tecnici della Pubblica Amministrazione. Si pensi alla Guardia di finanza, ovvero a consulenti terzi.

Inutile ribadire che non sono ammessi, il giuramento e la prova testimoniale.

Differenza tra fase istruttoria nel processo e fase istruttoria nel procedimento amministrativo

Adesso è importante comprendere il rapporto intercorrente tra, disciplina dell’istruttoria processuale e quella del procedimento amministrativo.

Sul punto, possiamo dire che si è ormai unanimi nel ritenere che i poteri conoscitivi della Commissione tributaria, sono sganciati dai limiti e dalle condizioni che le norme procedimentali pongono agli Uffici periferici.

Questo trova la sua giustificazione nella circostanza di fatto che la fase istruttoria del processo tributario, deve andare oltre il semplice controllare che il procedimento impositivo sia stato istruito dall’Ufficio correttamente.

La fase istruttoria del processo ha, infatti, il compito di convincere il giudice, sulla veridicità o falsità dei fatti dedotti in giudizio dalle parti. Convincimento che chiaramente sarà fortemente condizionato dalle prove a lui presentate.

La disciplina delle prove

Ribadendo ancora una volta l’inammissibilità del giuramento e della prova per testi, nel processo tributario opera il principio dell’impulso officioso.

Bisogna ancora dire che non esistono

  • Prove legali. Il giudice deve quindi fondare la propria sentenza, sul libero convincimento.
  • Standardizzazione dei mezzi di prova, in quanto questi cambiano da tributo a tributo.

Fatte queste precisazioni di carattere generale, è adesso importante capire che ruolo hanno nel processo tributario le Prove Orali e le Presunzioni.

Le Prove Orali

In linea di principio, il processo tributario viene istruito quasi esclusivamente mediante la prova documentale. Scrivo quasi esclusivamente perché nulla vieta al giudice, ove la singola legge d’imposta lo consente, di convocare le parti o un terzo per l’espletamento di un contraddittorio. Quest’ultimo sarà volto ad effettuare un riscontro con quelle che sono state le precedenti dichiarazioni rese nella precedente fase amministrativa.

Ma questo tipo di prova orale che viene in tal modo ad aversi, è diversa sia dall’interrogazione formale che dalla prova per testi. Qui mancano i quesiti scritti e il giuramento.

La presunzione o c.d. prova presuntiva

Le presunzioni legali possono essere divise in assolute e relative e semplici.

Le presunzioni legali assolute operano soltanto nel diritto sostanziale. Mentre le presunzioni legali relative, non fanno altro che operare un’inversione dell’onere della prova. Diverso è invece il discorso delle presunzioni semplici, in quanto, la loro utilizzabilità da parte del giudice tributario, è oggetto di orientamenti dottrinari divergenti.

Secondo una parte della dottrina, il giudice tributario può utilizzare le prove presuntive, solo nei casi in cui esse possono essere utilizzate anche dall’Amministrazione finanziaria.

A mio avviso però, questo orientamento non è condivisibile.

Questo perché, il fondamento giuridico che consente l’uso delle presunzioni in ambito processuale, è sempre da ravvisare nel codice civile. Più precisamente nell’articolo 2729 c.c. Quest’ultimo dopo averle rimesse al prudente apprezzamento del giudice, stabilisce che esse devono essere Gravi, Precise e Concordanti.

Si pone però un problema. Il Secondo comma dell’articolo 2729 c.c., consente al giudice di usare le prove presuntive solamente nei casi in cui la legge non vieta l’uso della prova testimoniale.

Come si supera allora questo ostacolo posto da detto Secondo comma?

La risposta purtroppo è attraverso un’interpretazione creativa della prova presuntiva. In altre parole, essa deve essere intesa come un particolare tipo di prova orale. Prova quest’ultima che invece è ammessa, all’interno del processo tributario

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