Agente provocatore ai fini del concorso di persona nel reato

Agente provocatore ai fini del concorso di persona nel reato

Agente provocatore incappucciato per non farsi riconoscere

Argomento interessantissimo, è quello dell’agente provocatore ai fini del concorso di persona nel reato.

Con l’espressione agente provocatore ci si riferisce a quel soggetto che:

  • Induce gli altri a commettere un reato, ai fini di farli arrestare in flagranza o comunque denunciarli all’autorità.

Non c’è dubbio che detta figura, sia particolarmente vicina a quella dell’istigatore nel concorso morale.

Oggi, la nozione di agente provocatore, ha subito una forte dilatazione.

Infatti, al suo interno si fa rientrare, sia le ipotesi in cui l’istigatore concorre nel reato al fine di far punire i colpevoli; sia tutte le ipotesi in cui egli non acquisisce la veste del compartecipe.

Si pensi alla veste di soggetto passivo del reato o a quella dell’infiltrato.

Disciplina giuridica dell’Agente provocatore ai fini del concorso di persona nel reato

Inizialmente, la disciplina giuridica dell’agente provocatore si presentava come un qualcosa di disorganico.

Essa veniva disciplinata dalla legislazione sugli stupefacenti, su quella antimafia, su quella per contrastare i delitti commessi per finalità terroristiche, ovvero, su quelle per contrastare l’acquisto di materiale pedopornografico.

Oggi, questa materia è stata ricondotta a unità. Più precisamente, la disciplina è dettata all’interno dell’articolo 9 della legge 146/2006 e dalle modifiche ad essa apportate dall’articolo 8 della legge 136/2010.

Responsabilità penale dell’agente provocatore ai fini del concorso di persona nel reato

Sorge a questo punto una domanda di non poco conto.

Premesso che l’agente provocatore è una figura molto affine a quella dell’istigatore, la domanda è la seguente. Egli è dotato di una responsabilità penale per i reati che sono stati commessi?

In passato, si asseriva che l’agente provocatore non fosse responsabile in quanto adempiva, ad un dovere derivante da una norma giuridica; ovvero, a un ordine legittimo dell’autorità.

Detta impunibilità era, comunque, condizionata al rispetto di due condizioni.

Il primo, che non svolga attività illecite diverse da quelle che costituiscono motivo di non punibilità.

Il secondo, invece, che non usi tecniche investigative volte a indurre il soggetto indagato a commettere un reato.

Orientamento della Corte europea dei diritti dell’uomo sull’agente provocatore

Bisogna osservare che la Corte europea dei diritti dell’uomo, effettua una importante distinzione. Più precisamente, distingue l’agente provocatore dal’agente sotto copertura.

L’agente sotto copertura è colui che svolge l’indagine, svolgendo un’attività di osservazione e un’attività illecita assai contenuta.

Mentre l’agente provocatore, come si evince dalla stessa denominazione, è colui che conduce gli indagati alla commissione di veri e propri reati.

Secondo la Corte europea l’attività di quest’ultima, viola drasticamente l’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Articolo che t’altro enuncia il principio sull’ecquo processo.

La punibilità dell’agente provocatore secondo l’attuale orientamento

Oggi, dottrina e giurisprudenza, stanno portando l’impunibilità dell’agente provocatore, sul piano della colpevolezza.

In altre parole, il dolo dell’agente provocatore, e quindi la sua punibilità, deve essere escluso ogni qualvolta ha agito con la convinzione che il reato non si sarebbe verificato.

In tal senso anche la dottrina tedesca, con riferimento al loro ordinamento.

Di contro, se l’agente provocatore ha accettato il rischio che il reato venisse consumato e ha fornito un apporto causale materiale o morale, egli sarà ritenuto penalmente responsabile.

Conclusioni sulla responsabilità dell’agente provocatore

Ne consegue che la riserva mentale dell’agente provocatore, lo rende impunibile a seconda del tipo di reato.

Se il reato ha ad oggetto una stipulazione contrattuale, si pensi alla compravendita di armi, succede quanto segue.

La riserva mentale fa ugualmente perfezionare il negozio. Con la conseguenza che il venditore potrà essere punito; mentre l’agente provocatore, nella sua veste di acquirente, in assenza di dolo sarà privo di responsabilità.

Se, invece, l’agente provocatore diventa infiltrato all’intero di un’organizzazione criminale, la situazione è più complessa.

Egli sarà non responsabile per quanto riguarda il reato associativo; mentre sarà ritenuto responsabile, con riferimento ai singoli reati commessi di volta in volta commessi. Se ovviamente lui abbia prestato un contributo materiale o morale a quest’ultimi.

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