Mancata differenziazione dei diversi apporti concorsuali

Mancata differenziazione dei diversi apporti concorsuali

Aula di un tribunale con la visuale rivolta verso il banco del giudice

La disciplina contenuta all’interno dell’articolo 110 del codice penale, pone una mancata differenziazione dei diversi apporti concorsuali.

Cosa vuol dire questo assunto?

Che l’articolo 110 del codice penale, da una parte stabilisce che:

  • Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita; salve le disposizioni degli articoli seguenti.

Dall’altra, invece, opera una tipizzazione unitaria. Non si preoccupa di operare, al suo interno, una distinzione tipologica tra autore, istigatore e complice.

Distinzione tipologica, dei diversi apporti concorsuali, che comunque ha tentato di fare una parte della dottrina. Ciò è stato fatto richiamando la nozione di dominio del fatto. Una nozione, quest’ultima, utilizzata nell’ordinamento tedesco per superare la concezione formale di autore; in quanto essa ancorava lo stesso autore all’esecuzione del comportamento tipico.

Così facendo, nell’ordinamento tedesco, si riusciva a far entrare nel concetto di autore, ipotesi che ingiustamente sarebbero rientrate nella compartecipazione.

Ma all’interno del nostro ordinamento sforzarsi per tentare di realizzare una distinzione tipologica tra autore e compartecipe, risulta essere assai superfluo.

Questo perché l’ordinamento giuridico italiano, adotta una tipizzazione unitaria delle condotte concorsuali; rinviando al momento della commisurazione del reato le eventuali differenziazioni delle sanzioni.

Processo esecutivo del reato parzialmente realizzato dalla vittima

In dottrina, e non solo, ci si è posto un interrogativo. Se, vale a dire, si potessero ricondurre alla disciplina del concorso:

  • Quei reati dove una parte del processo esecutivo è stato realizzato dalla stessa vittima.

Per fare un esempio e capire meglio. Tizio induce Caio a bere un veleno facendogli credere che in realtà si tratti di una sostanza energizzante.

A mio avviso la risposta è no, per due ordini di motivi.

Primo, nell’esempio che abbiamo appena fatto, non possiamo dire di trovarci all’interno dell’ipotesi dell’esecuzione frazionata. La vittima di un reato non può mai essere classificata esecutore.

Secondo, non si può neanche applicare l’ipotesi di “errore determinato dall’altrui inganno”, disciplinato dall’articolo 48 del codice penale.

Perché la norma appena richiamata, richiede per essere applicata che il fatto posto dalla vittima costituisca di per se stesso reato. Nell’esempio che abbiamo fatto, bere non è un’azione che integra il reato.

Pertanto, la condotta di colui che ha raggirato, deve essere inquadrata nella fattispecie monosoggettiva di volta in volta applicabile.

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