Requisito soggettivo del concorso di persona nel reato

Requisito soggettivo del concorso di persona nel reato

Concorrente nel reato che viene portato in carcere, in quanto dotato del requisito soggettivo

Desta particolare interesse parlare del requisito soggettivo del concorso di persona nel reato.

Affinché si possa essere puniti per concorso di persona nel reato, è necessario che sussista, oltre ai requisiti oggettivi, anche quello soggettivo.

Vale a dire, la consapevolezza di cooperare per compiere un fatto di reato.

La presenza di detto requisito è necessaria, ai fini dell’applicazione delle norme sul concorso di persona nel reato.

Quando può dirsi sussistente l’elemento soggettivo del concorso di persona nel reato

Sotto la vigenza del codice Zanardelli, dottrina e giurisprudenza richiedevano che vi fosse la presenza un’accordo.

Oggi, invece, ai fini della sussistenza di detto requisito soggettivo, non è necessario che vi sia un vero e proprio accordo intercorrente tra i concorrenti. La presenza di quest’ultimo ci farebbe rientrare, nell’ambito del concorso morale.

Sarà sufficiente una semplice intesa spontanea, intervenuta anche durante l’esecuzione del reato stesso.

Quello che, invece, sarà indispensabile è che detto elemento soggettivo, sussista in capo almeno di uno dei concorrenti; e che comunque sussista prima che abbia esaurito la proprio condotta.

Per fare un esempio e capire meglio. I magistrati hanno riconosciuto la presenza del concorso di persona, nella seguente ipotesi.

In colui che istigando ha rafforzato il proposito criminoso dell’istigato; il quale non si era reso conto di trovarsi all’interno di una situazione di concorso persona.

Disciplina dell’elemento soggettivo quando presente solo in capo a uno solo dei concorrenti

In casi come questo, però, le norme sul concorso di persona nel reato, verranno applicate solo in capo al concorrente cui è presente il requisito soggettivo. Mentre in capo all’altro concorrente, verranno applicate le norme di fattispecie monosoggettiva.

Ne consegue che si potrà presentare una situazione dove:

  • Un concorrente risponda del reato commesso a titolo di concorso di persona nel reato; mentre l’altro sia ritenuto responsabile per lo stesso fatto, a titolo della fattispecie monosoggettiva.

Facciamo un esempio, di modo che io riesca a spiegarmi meglio.

Supponiamo che A sapendo dell’intenzione omicida di B, faccia trovare una pistola a quest’ultimo. Quando B ucciderà C con la pistola che lui penserà di aver trovato casualmente, ma che in realtà è stata fatta trovare da A, succederà quanto già anticipato,

Il concorrente A sarà punito per concorso in omicidio; mentre B, ignaro del contributo fornitogli, risponderà di omicidio realizzato monosoggettivamente.

Cosa succede dal punto di vista processuale se manca il requisito soggettivo del concorso di persona nel reato?

A questo punto sorge una domanda di non poco conto. Cosa accade al concorrente, imputato in un processo penale, se il pubblico ministero non riesce a provare la sua consapevolezza a cooperare per compiere un fatto di reato?

La risposta è semplice. L’imputato dovrà essere assolto o il processo prosciolto, in quanto, non è stato commesso il fatto.

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