Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 127

Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 127

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Primo comma

(1) Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

Secondo comma

(1) La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un’altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell’atto avente valore di legge.

Elenco articoli della Costituzione

Spiegazione dell’articolo 127 della Costituzione

Note

(1) Articolo abrogato dall’articolo 8 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell’articolo era così formulato:

Primo comma

Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Commissario che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.

Secondo comma

La legge è promulgata nei dieci giorni dall’apposizione del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la promulgazione e l’entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati.

Terzo comma

Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata da Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altra Regione, la rinvia al Consiglio regionale nel termine fissato per l’apposizione del visto.

Quarto comma

Ove il Consiglio regionale approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio la Corte decide di chi sia la competenza.

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