Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 3
Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 3
Primo comma
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
Secondo comma
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Spiegazione dell’articolo 3 Costituzione
Articolo composto da Due commi. Esso rientra tra i Principi fondamentali del nostro ordinamento. Pertanto rientra tra gli articoli della nostra Costituzione che non possono essere oggetto di modifica . Ne consegue che a questo articolo non possiamo applicare, il procedimento di revisione aggravato previsto dall’articolo 138 Cost., per modificare o abrogare gli articoli della Costituzione e le altre leggi di rango Costituzionale.
Il primo comma pone in essere quella che tecnicamente viene chiamata eguaglianza formale; mentre il Secondo comma la c.d. eguaglianza sostanziale.
Per comprendere meglio questo articolo consiglio la lettura di questo Post, nella parte a lui dedicata: