Processo tributario. La disciplina delle parti processuali

Processo tributario. La disciplina delle parti processuali

La legge identifica come parti del processo tributario, il contribuente ricorrente e l’amministrazione finanziaria che ha emanato l’atto oggetto di impugnazione. Ne consegue che il ruolo di parte processuale è sempre riservato, all’autore o al destinatario dell’atto medesimo.

Ad ogni modo, il D. Lvo n. 546/1992 ha introdotto la regola secondo cui, le parti diverse dall’Ufficio finanziario e dall’Ente locale, devono farsi obbligatoriamente assistere da un difensore abilitato. 

Questa regola trova la sua giustificazione essenzialmente per due motivi. In primo luogo per l’eccessivo tecnicismo che ha la natura della lite tributaria; in secondo luogo perché anche nel processo tributario si può essere condannati alle spese processuali.

La suddetta regola non si applicherà quando il valore della lite, è inferiore a 2.500,00 euro.

A questo punto sorge spontaneamente una domanda: ai fini del processo tributario, cosa si deve intendere per difensore abilitato?

La risposta è abbastanza semplice.

  • Per il contribuente ricorrente: Avvocati, Commercialisti, Ragionieri e Periti commerciali. Con riferimento a talune specifiche controversie, si considerano difensori abilitati anche i Consulenti del lavoro, gli ingegneri e gli architetti.
  • Per l’Amministrazione finanziaria: E’ normativamente stabilito il divieto di avvalersi dell’avvocatura di Stato, nel giudizio di primo grado. Mentre sarà possibile avvalersene nel giudizio successivo. Si tratta in quest’ultimo caso di una scelta facoltativa.

N.B. Dette regole appena esposte, operano solamente per i primi due gradi di giudizio. In quanto per il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione è necessario, che il contribuente ricorrente sia assistito da un avvocato iscritto nell’apposito Albo; mentre l’Amministrazione finanziaria deve essere assistita dall’Avvocatura Generale dello Stato.

Il litisconsorzio 

Importante è poi parlare anche del c.d. litisconsorzio, ovvero, delle ipotesi in cui nello stesso processo vi sono più attori e/o più convenuti. Esso potrà essere necessario o facoltativo.

Litisconsorzio Necessario

Esso si verifica quando è la legge ad imporre che il processo sin dall’inizio, sia svolto con la presenza inscindibile di più parti.

Ne consegue che se il ricorso non è stato proposto da…, ovvero, nei confronti di… tutte le parti che la legge ritiene inscindibili, il giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio. Quest’ultima deve avvenire entro il termine da lui stesso stabilito a pena di decadenza.

Nel diritto tributario sono rari i casi di litisconsorzio necessario, proprio perché in esso opera l’istituto della coobbligazione solidale tributaria.

Tuttavia casi di litisconsorzio necessario possono essere ravvisate, in tutte quelle controversie che hanno ad oggetto:

  • Il classamento catastale o il diniego di agevolazioni tributarie. Ovviamente limitatamente ai cespiti appartenenti a più contitolari.
  • Il rimborso di ritenute alla fonte, in quanto, la giurisprudenza ritiene necessaria la compartecipazione del sostituto e del sostituito.
  • l’accertamento notificato alla Società di persona e poi pro-quota ai correlativi soci, in virtù del principio della trasparenza.

Litisconsorzio Facoltativo

Esso si pone quando le più parti possono – e non quindi devono – agire nello stesso processo. Per capire meglio. Si pensi a più soggetti che sono coobbligati al pagamento di un medesimo tributo, che pur potendo agire separatamente, decidono di agire congiuntamente. Esempio: Tizio e Caio impugnano la liquidazione dell’imposta di registro di un contratto di vendita che è stata loro notificata.

I soggetti destinatari dell’atto impugnato o parti del rapporto tributario oggetto della controversia, possono intervenire volontariamente o essere chiamati in causa dal giudice. Ad ogni modo, in entrambi i casi essi non possono più autonomamente impugnare l’atto, se al momento della costituzione in giudizio è già decorso il termine di decadenza.

L’intervento del terzo 

Pare che nel processo tributario non sia possibile, né l’Intervento Principale, né tanto meno quello Dipendente.

Intervento Principale

Nel processo civile è l’intervento operato dal terzo per far valere, nei confronti di tutte le parti, un proprio diritto relativo all’oggetto della controversia. Nel processo tributario detto tipo di intervento non si può configurare, per il semplice fatto che mancano i correlativi presupposti.

Intervento Adesivo Dipendente

Nel processo civile è l’intervento operato dal terzo che ha un interesse nel sostenere le ragioni di una delle parti in causa. Nel processo tributario anch’esso non può configurarsi, in quanto, il legislatore ha limitato la possibilità di intervento, solo ai destinatari dell’atto o del rapporto controverso.

Diverso è il discorso per quanto riguarda l’Intervento Adesivo Autonomo, in quanto, astrattamente possibile. Ma in questo caso il Terzo è destinatario dell’atto impugnato, ovvero, parte del rapporto controverso e quindi dovrebbe procedere con l’impugnazione dell’Atto stesso.

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