Nozione penale del termine altruità

Nozione penale del termine altruità

Con riferimento ai reati contro il patrimonio, uno dei termini civilistici più difficili da interpretare in senso penale, è il concetto di altruità.

Al riguardo vi sono diversi orientamenti.

Primo orientamento

Un primo orientamento, quello tradizionale e ancora oggi maggioritario, fa coincidere l’altruità con il diritto di proprietà.

Questo orientamento però poteva essere condiviso solamente in passato, quando, nel rapporto uomo-cosa, lo schema giuridico dominante era rappresentato quasi esclusivamente dal diritto privato.

Oggi, invece, sappiamo bene che oltre al diritto di proprietà, si sono imposte nuove forme di appartenenza che al pari del primo, assicurano anch’esse la soddisfazione di interessi e diritti meritevoli di tutela.

Se il termine altruità lo facciamo coincidere con proprietà, non troverebbe tutela penale l’usufruttuario che vede il bene oggetto del suo usufrutto essere danneggiato dal nudo proprietario.

Secondo orientamento

Un secondo orientamento, fa coincidere il termine altruità, non con il diritto di proprietà, ma con le cose che appartengono al patrimonio di altri.

È chiaro che all’interno del concetto di patrimonio vi rientrano non soltanto il diritto di proprietà, ma anche tutti gli altri diritti e tutti gli altri rapporti giuridici a contenuto patrimoniale.

Sulla base di questo secondo orientamento, l’usufruttuario che vede il bene oggetto del suo usufrutto essere danneggiato dal nudo proprietario, riuscirà adesso a trovare tutela penale.

Perché?

Perché il bene oggetto dell’usufrutto pur non essendo di proprietà dell’usufruttuario, vi rientra nel suo patrimonio.

Ne consegue che è quest’ultimo orientamento quello che dobbiamo perseguire ai fini di interpretare il concetto di altruità dal punto di vista penale. Anche se questo orientamento rischia di aprire troppo detto concetto di altruità. Di aprirlo a tutte le possibili relazioni, che hanno rilevanza sul piano patrimoniale e che il soggetto può avere con la cosa.

Poiché questo secondo orientamento ha l’effetto di aprire moltissimo la portata del concetto di altruità, ecco che sorge un interrogativo: Tra le diverse relazioni di natura patrimoniale che ogni soggetto può vantare nei confronti della cosa, quale deve prevalere?

Secondo una parte della dottrina per rispondere a questo interrogativo, bisogna avvalersi di un determinato parametro selettivo. Quello dell’importanza economico-sociale del diritto offeso.

In altre parole, dovrebbe essere il giudice che nel caso concreto deve valutare tutti i diritti e le relazioni di natura patrimoniale che i soggetti vantano su questo bene e attribuire l’altruità a quello che possiede il diritto con un peso economico sociale maggiore.

Soluzione perfetta, ma che possiede un importante inconveniente. Quello di rimettere al potere discrezionale del giudice la scelta di stabilire quale sia l’interesse prevalente e quindi quello meritevole di tutela penale.

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