Cosa succede se il concorrente nel reato desiste

Cosa succede se il concorrente nel reato desiste

Concorrente nel reato che desiste dal dare il suo contributo

Cosa succede se il concorrente nel reato desiste volontariamente e vanificando il suo contributo?

Orientamenti dottrinari sulla desistenza del concorrente nel reato

Nel contesto in esame, il verbo desistere significa rinunciare all’azione del fatto illecito; quindi ad apportare quel contributo causale del reato.

Ne consegue che laddove il concorrente nel reato desista, egli non sarà più punibile.

A questo punto ci poniamo una domanda di non poco conto. Quali sono le condizioni perché noi possiamo dire che il concorrente abbia desistito?

La risposta non è purtroppo semplice. Anche con riferimento a detta questione ci sono, infatti, diversi orientamenti dottrinari.

Orientamento che richiede per la desistenza l’impedimento del reato

La dottrina – a dire il vero anche la giurisprudenza – maggioritaria richiedono che affinché il concorrente possa desistere, è necessario che impedisca la consumazione del reato; anche da parte degli altri concorrenti.

Secondo questa impostazione il concorrente che fornisce le chiavi della macchina che il reo intende rubare, desiste solo se impedisce il furto. Non è sufficiente che si riprenda le chiavi prima che vengano utilizzate.

A mio avviso questa impostazione non può essere perseguita, in quanto contrastante con il principio espresso dall’articolo 27 della Costituzione.

A che titolo viene punito il concorrente che ha optato per la desistenza, vanificando gli effetti del suo contributo condizionante?

Di certo non può essere punito a titolo di concorso di persona nel reato. Ormai è venuta meno la relazione condizionante tra, contributo apportato dal concorrente e realizzazione del fatto di reato.

Orientamento che richiede per la desistenza la vanificazione del proprio contributo

Se la punibilità del concorrente nel reato dipende dalle norme sul concorso di persona, anche l’eventuale non punibilità dovrebbe dipendere dalle stesse.

Immaginiamo che io abbia dato il mio contributo condizionante, nella realizzazione di un determinato fatto di reato. Tuttavia, prima che l’attività criminosa si esaurisca, io ho desistito e sono riuscito a vanificare gli effetti del contributo poc’anzi detto.

Non c’è dubbio che la mia persona non possa più essere considerata, come concorrente nel reato di furto di quell’automobile.

Poiché, come già detto, è venuto a mancare la relazione condizionante tra, contributo apportato dal concorrente e realizzazione del fatto di reato, noi non possiamo più applicare le norme sul concorso di persona nel reato.

In definitiva possiamo dire quanto segue. Ai fini della desistenza nel concorso di persona nel reato, sarà sufficiente che il concorrente riesca a vanificare gli effetti del proprio contributo rilevante, prima che l’attività criminosa si esaurisca.

Eccezione nella disciplina della desistenza volontaria

Tuttavia, vi sono reati che per la loro natura affinché il concorrente possa desistere, è necessario che quest’ultimo impedisca il verificarsi del reato; anche da parte degli altri concorrenti.

Ciò si verifica, non perché il primo orientamento sia quello giusto, ma solamente perché lo richiede la stessa struttura del reato.

Immaginiamo che io abbia, all’interno del concorso morale, istigato qualcuno a commettere un omicidio. In questo tipo di reato non c’è altro modo per vanificare gli effetti del mio contributo, se non quello di impedire il verificarsi del reato stesso.

Ma come già detto si tratta di un’eccezione che trova il suo fondamento, nella natura dello stesso reato.

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