Orientamenti dottrinari sulla natura del contratto di subfornitura

Orientamenti dottrinari sulla natura del contratto di subfornitura

Diventa, a questo punto, importante trattare anche gli orientamenti dottrinari sulla natura del contratto di subfornitura.

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Sulla natura del contratto di subfornitura si è molto discusso. Essa infatti si è rilevata molto controversa, tanto da far porre in essere diversi orientamenti dottrinari.

In questo post voglio prendere in considerazione, gli orientamenti principali.

Spiegazione degli orientamenti principali sulla natura del contratto di subfornitura

Orientamento dottrinario della subfornitura come nuova figura contrattale

Parte della dottrina ritiene che a seguito della disciplina dettata dalla legge 192/1998, adesso ci troviamo in presenza di una nuova figura contrattuale tipica.

Si tratta dell’orientamento del professore Ascarelli Tullio, il quale però non ha avuto molto seguito.

Questo orientamento – a mio avviso – è difficile da seguire perché, è vero che il legislatore ha provveduto a dettare una disciplina generale del contratto di subfornitura, con la più volte citata legge 192/1998. Ma è anche vero che la disciplina in essa contenuta, è talmente generale che non ci consente di asserire ancora oggi che il legislatore abbia tipizzato questa figura negoziale.

Orientamento dottrinario della subfornitura  come figura transtipica

Altra parte della dottrina (più accreditata) ritiene che la disciplina dettata, sia per così dire “transtipica”: la struttura della subfornitura sarebbe in grado di ripetersi e riflettersi su diversi tipi negoziali. L’ambito di applicazione della stessa riguarderebbe un gruppo di contratti (vendita, appalto, somministrazione, contratto d’opera), ma non si tratterebbe di un nuovo tipo contrattuale.

Orientamento dottrinario della subfornitura come sotto tipo di contratto di appalto

Altri ritengono che il contratto di subfornitura sia un sottotipo di contratto di appalto, in quanto l’appalto si distingue dalla vendita per la prevalenza del facere rispetto al dare.

A sostegno della loro tesi, essi invocano l’art 1655 c.c., il quale contiene la definizione di contratto di appalto:

  • L’appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.

Ma l’assimilazione non sembra pienamente convincente.

Mentre l’appaltatore gode di autonomia e indipendenza, nella realizzazione dell’opera oggetto del contratto. L’impresa subfornitrice, invece, deve ottemperare alle rigide e penetranti direttive imposte dall’impresa committente.

Orientamento dottrinario del contratto di subfornitura come contratto d’opera

Infine vi è ancora un ultimo orientamento dottrinario. Quest’ultimo ritiene che detto contratto di subfornitura, possa farsi rientrare nella definizione di contratto d’opera.

Contenuta nell’articolo 2222 c.c.,il quale stabilisce che si ha contratto d’opera:

  • Quando una persona si obbliga a compiere un’opera o un servizio verso un corrispettivo, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente..

Anche quest’ultimo orientamento sembra lasciarci delle perplessità.

Sempre in virtù di quelle penetranti direttive che l’impresa committente deve rilasciare all’impresa subfornitrice, non si può certo dire che nella subfornitura manca il vincolo di subordinazione. In quanto, in questo tipo di contratto è la posizione del subfornitore, si caratterizza per essere subalterna a quella del committente.

Si possono muovere obiezioni anche con riferimento al requisito, del lavoro prevalentemente proprio.

Come si vedrà nel post successivo, il subfornitore – entro certi limiti – può affidare la fornitura di beni e servizi, in sub-sufornitura.

Cade dunque il presupposto del lavoro prevalentemente proprio indicato dall’articolo 2222 c.c.

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