Processo tributario. La Competenza delle Commissioni tributarie

Processo tributario. La Competenza delle Commissioni tributarie

Nel processo tributario la competenza delle Commissioni, non è operata sulla base di criteri che attengono alla materia o al valore della controversia.

Qui il criterio utilizzato è quello territoriale. Ne consegue che il ricorso deve essere proposto:

  • Con riferimento alla Commissione tributaria provinciale: a quella il cui territorio comprende, la sede dell’Ufficio nei cui confronti il contribuente intende agire.
  • Con riferimento alla Commissione tributaria regionale: a quella il cui territorio comprende, la sede della Commissione tributaria provinciale che ha emesso la decisione oggetto dell’impugnazione.

Regime del ricorso proposto ad una Commissione incompetente 

E’ agevole comprendere che si tratta di una Competenza inderogabile.

A maggior conferma di quanto sto asserendo, lo dimostra l’esistenza dell’articolo 5 D.Lvo n. 546/1992.

Detto articolo, infatti, dopo aver stabilito il principio della competenza inderogabile; stabilisce altresì che l’eventuale incompetenza della Commissione tributaria adita, può essere rilevata anche d’ufficio.

Si osservi però – continua l’articolo – che il giudice tributario, può rilevare soltanto l’incompetenza del grado di giudizio che lo riguarda.

Non a caso, sempre l’articolo 5 D.Lvo n. 546/1992 stabilisce che:

  • L’incompetenza della Commissione tributaria adita, se non viene rilevata d’ufficio o dalla parte interessata entro i limiti temporali stabiliti dal Secondo comma dell’articolo 5 poc’anzi citato, non è più rilevabile nei successivi gradi di giudizio.

Tempi per la presentazione dell’eccezione di incompetenza

Ne consegue che le parti possono presentare l’eccezione di incomptenza sintantoché, esse possono svolgere le loro attività processuali.

E quindi:

Se la trattazione avviene in camera di consiglio: fino a 5 giorni liberi prima, della stessa udienza di trattazione.

Se, invece, la trattazione avvenisse per pubblica udienza: non oltre la data di quest’ultima.

Regime della Traslatio Iudicii nel processo tributario

A questo punto sorge spontaneamente una domanda: cosa succede se il ricorso venisse proposto ad una Commissione che – sulla base del criterio di territorialità appena analizzato – risulti essere incompetente?

La risposta è semplice, si adotta la c.d. Traslatio Iudicii.

La Commissione tributaria a cui è stato proposto il ricorso, laddove si ritenesse incompetente, emanerà appunto una sentenza di incompetenza.

Emanata detta sentenza di incompetenza, il processo potrà proseguire – a condizione che venga riassunto – dinanzi la Commissione tributaria, che la sentenza di incompetenza ha indicato come competente.

La riassunzione dovrà comunque sempre avvenire entro i termini stabiliti, con la più volte citata sentenza dichiarativa dell’incompetenza.

Regolamento di Competenza nel processo tributario

Interessante è poi capire se all’interno del processo tributario sia possibile o meno, la proponibilità del Regolamento di competenza.

Al riguardo bisogna dire che:

L’articolo 5 del D.Lvo n. 546/1992, stabilisce che:

  • Terzo Comma: La sentenza della commissione tributaria che dichiara la propria incompetenza rende incontestabile l’incompetenza dichiarata e la competenza della commissione tributaria in essa indicata, se il processo viene riassunto a norma del comma 5.
  • Quarto Comma: Non si applicano le disposizioni del codice di procedura civile sui regolamenti di competenza.

Ne consegue che all’interno del processo tributario, non possono essere applicate, le disposizioni civilistiche sui regolamenti di competenza.

Sto parlando degli articolo 42, 43 e 45 c.p.c.

Pertanto, la sentenza con cui il giudice tributario si dichiara incompetente, non potrà essere oggetto di impugnazione, mediante la c.d. istanza di regolamento.

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