I termini di pagamento nella subfornitura

I termini di pagamento nella subfornitura

Il subfornitore consegna al committente facendo scattare i termini di pagamento nella subfornitura

Con riferimento a quelli che sono i termini di pagamento nella subfornitura, il Terzo comma dispone che:

In caso di mancato rispetto del termine di pagamento il committente dovrà al subfornitore, senza bisogno di costituzione in mora, un interesse moratorio equivalente al tasso di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea maggiorato di 7 punti percentuali; è salva la pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore e la prova del maggior danno.

Oggi i punti percentuali sono stati aggiornati per un ammontare pari a 8.

Mora ex persona ed ex lege

In questo caso si verifica una mora “ex”.

Il passaggio dal ritardo della prestazione a quella che è la mora, può verificarsi in due modi.

Ex persona, nel caso in cui il creditore deve sollecitare, intimare al debitore di effettuare il pagamento e in questo caso la mora decorre dal momento dell’intimazione; ex lege, nel caso in cui la mora decorre dal ritardo, senza bisogno di intimazione da parte del creditore.

La mora ex lege si verifica in tutti i casi previsti dal codice civile, cui si aggiunge anche l’ipotesi della subfornitura.

Il legislatore ha voluto assicurare al subfornitore una tutela particolarmente rafforzata, come si desume anche dalla previsione di un elevato tasso di interesse. Abbiamo detto 8 punti percentuali.

La penale nel contratto di subfornitura

La penale non è altro che un risarcimento forfettario che si deve in caso di ritardo.

Ove il ritardo nel pagamento ecceda di 30 giorni il termine convenuto, il committente incorre in una penale pari al 5%.

In questi casi si va oltre il semplice risarcimento del danno, in quanto la penale mira a rifondere il danneggiato in misura di gran lunga superiore al danno effettivamente subito.

La dottrina fornisce una interpretazione restrittiva della disposizione in esame. Essa, infatti, ritiene che il 5% va calcolato sull’importo residuo ancora da pagare dopo la scadenza del trentesimo giorno.

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