Regolamenti governativi, ministeriali e interministeriali

Regolamenti governativi, ministeriali e interministeriali

Sempre con riferimento alle fonti del diritto amministrativo, bisogna dire che un ruolo fondamentale è rivestito dalle fonti secondarie, più precisamente dai Regolamenti.

Un ruolo centrale che è stato maggiormente rafforzato dalla Legge Costituzionale n.3/2001, la quale ha provveduto ad ampliare lo spazio normativo affidato ai Regolamenti emanati dagli Enti del governo territoriale.

Dall’altra parte si sa, essi sono l’espressione del potere di governo.

Ad ogni modo essi si distinguono in Regolamenti governativi, ministeriali e interministeriali:

I Regolamenti del Governo o c.d. Governativi

Essi sono emanati con Decreto del Presidente della Repubblica (D.p.r.), previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e sentito il parere – obbligatorio ma non vincolante – del Consiglio di Stato e delle eventuali Commissioni Parlamentari.

Si osservi che i Regolamenti governativi sono di DUE TIPI:

Primo tipo:

Vengono adottati senza bisogno di specifiche autorizzazioni legislative ed hanno per oggetto:

  • L’esecuzione, attuazione ed integrazione degli atti legislativi.
  • L’organizzazione e il funzionamento delle Amministrazioni pubbliche.
  • L’organizzazione e i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti.
  • La disciplina delle materie in cui vi è assenza di previsione legislativa: si tratta di Regolamenti indipendenti che hanno dato luogo ad un potere importante, anche se di scarso rilievo pratico per la marginale possibilità di applicazione.

Secondo tipo:

Sono i c.d.Regolamenti DELEGATI, chiamati così proprio perché per essere emanati necessitano di un’apposita autorizzazione legislativa.

Questi tipi di Regolamenti sono in grado di porre in essere il fenomeno della c.d. Delegificazione. Vale a dire possono disciplinare ex novo materie già disciplinate con legge ordinaria e quindi facendo sì, che la nuova disciplina regolamentare si sostituisca a quella legislativa preesistente.

I Regolamenti Ministeriali 

Chiamati in tal maniera, proprio perché adottati con Decreto Ministeriale sentito il parere del Consiglio di Stato. Essi possono avere ad oggetto, solo le materie del Ministro interessato.

I Regolamenti Interministeriali

Chiamati in tal maniera, proprio perché adottati con Decreto Interministeriale sentito il parere del Consiglio di Stato. Essi, invece, possono avere ad oggetto solo le materie di competenza dei due o più Ministri interessati.

Disciplina giuridica dei Regolamenti Ministeriali e Interministeriali

Tanto i Decreti Ministeriali, quanto quelli Interministeriali, necessitano per essere emanati di una esplicita autorizzazione legislativa.

Ne consegue che se il Ministro, in quanto tale, NON è dotato di un potere normativo con riferimento alle materie di sua pertinenza.

N.B. Tutti i Regolamenti statali sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti e devono essere PUBBLICATI nella Gazzetta Ufficiale.

Fonti secondari NON STATALI

Per quanto invece riguarda le fonti secondarie non statali, possiamo dire che in linea di principio e quindi salva espressa eccezione, ogni Ente pubblico è dotato di una pur minima potestà regolamentare che abbia ad oggetto, la propria organizzazione e l’esercizio delle proprie funzioni.

Ovviamente questa potestà è subordinata alla legge e ai regolamenti statali. Devono, altresì, essere approvati dagli organi statali di vigilanza e pubblicati prescritte.

Sempre in tema di Regolamenti non statali, si deve tenere presente che il comma Secondo dell’articolo 114 della Costituzione, stabilisce che:

  • Gli Enti del governo territoriale devono essere autonomi e dotati di propri Statuti.

Statuti che in conformità all’articolo 123 Cost. devono determinare in armonia con la Carta fondamentale:

  • La forma di governo
  • E i principi fondamentali di organizzazione e di funzionamento

L’articolo 123 Cost. si riferisce esplicitamente alle Regioni, ma si ritiene che – tenendo conto del diverso ruolo e delle diverse capacità normative – esso delinei la materia statutaria di tutti gli altri Enti locali.

Nelle materie affidate alla regolamentazione degli Enti territoriali, la legge statale deve essere formulata per principi.

I Regolamenti sono subordinati anche agli Statuti.

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