Scambio elettorale politico mafioso. Articolo 416 ter c.p.

Scambio elettorale politico mafioso. Articolo 416 ter c.p.

Il delitto di scambio elettorale politico mafioso, è disciplinato dall’articolo 416 ter c.p., così come introdotto dal decreto-legge n. 306/1992. Esso infatti stabilisce che:

  • La pena stabilita dal Primo comma dell’articolo 416 bis c.p. si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal Terzo comma del medesimo articolo 416 bis, in cambio dell’erogazione di denaro.

Spiegazione dell’articolo 416 ter c.p.

Il legislatore del ’92 si è preoccupato di estendere il controllo penale, anche nei rapporti che potrebbero intercorrere tra mafia e politica.

In particolare, con il suddetto articolo si vuole prevenire che un soggetto possa vincere le elezioni politiche, perché avendo finanziato associazioni di tipo mafioso, quest’ultime lo hanno poi sostenuto.

A dire il vero questo articolo non è adeguato a prevenire in un primo momento e reprimere in un secondo, lo scambio di reciproci favori tra mafiosi e politici.

La norma infatti, da una parte non indica con chiarezza la condotta incriminata; dall’altra ha limitato la controprestazione solamente nell’erogazione di denaro.

Con la conseguenza che non si potrebbe attribuire rilevanza penale, a tutte le altre forme di scambio, le quali sono da considerarsi quelle più diffuse.

I politici non ricambiano i mafiosi che li hanno appoggiati elettoralmente, con vere e proprie somme di danaro; bensì lo fanno con appalti, licenze, concessioni e con ogni altro genere di utilità.

Soggetto attivo

Può essere chiunque purché estraneo all’organizzazione mafiosa. Se ne fosse un membro non avrebbe motivo di ricorrere all’applicazione di questa fattispecie incriminatrice.

In giurisprudenza si ritiene soggetto attivo anche colui che ottiene la promessa di voti, non per sé stesso, ma per un terzo candidato.

Condotta incriminata

Nonostante la poco chiarezza dell’articolo 416 ter c.p., secondo l’orientamento dominante, la condotta incriminata è da ravvisare:

  • Nell’ottenere la promessa dall’associazione di tipo mafioso, che in cambio riceverà somme di danaro, il sostegno elettorale.

Questo sostegno deve però essere dato dall’organizzazione, mediante il c.d. metodo mafioso. L’associazione di tipo mafioso deve procurare i voti, avvalendosi della sua forza di intimidazione.

Pene accessorie

Anche al delitto di scambio elettorale politico mafioso si applica l’articolo 417 c.p.

Quest’ultimo, infatti, stabilisce che: Nel caso di condanna per i delitti preveduti dai due articoli precedenti, è sempre ordinata una misura di sicurezza.

Il legislatore aveva introdotto di applicazione automatica e obbligatoria di misura di sicurezza, la quale era fondata su una presunzione legale di pericolosità sociale. Hai commesso questo determinato delitto indicato dalla legge, di conseguenza sei un soggetto pericoloso a cui si deve applicare la misura di sicurezza.

La legge 10 ottobre n. 633/1986 ha eliminato dal nostro ordinamento la presunzione di pericolosità sociale. Pertanto, anche in questa sede sarà il giudice a dover valutare in concreto, se il soggetto attivo sia o meno da considerarsi socialmente pericoloso.

Al riguardo è interessante la sentenza della Cassazione n. 28582/2015.

Il Dolo

Consiste nella cosciente volontà di chiedere e ottenere detto accordo.

La Consumazione

Il reato si consuma nel momento in cui si ottiene la promessa. Rimane irrilevante l’eventuale esecuzione dell’accordo.

Non è importante ad esempio, che l’associazione di tipo mafioso procacci effettivamente i voti.

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