La struttura del concorso di persona nel reato

La struttura del concorso di persona nel reato

Statua della dea bendata con la bilancia in mano

La struttura del concorso di persona nel reato è un argomento tanto importante quanto complesso.

Cercherò di spiegare il tema nel migliore dei modi.

Come abbiamo avuto già modo di vedere in un precedente post, dall’incontro delle norme penali di parte speciale con le norme sul concorso di persona, nascono le c.d. fattispecie plurisoggettive eventuali. Le quali, come sappiamo, consentono l’incriminazione dei comportamenti atipici.

Si faccia bene attenzione che per classificare quella determinata norma come fattispecie plurisoggettiva eventuale, è necessario che essa sia dotata di determinati requisiti strutturali, sia oggettivi che soggettivi.

Analisi requisiti strutturali oggettivi e soggettivi delle fattispecie plurisoggettive eventuali

Gli elementi strutturali (o costitutivi) del concorso di persona nel reato, possiamo dire che sono essenzialmente quattro. Uno di questi elemento ha natura soggettiva, mentre gli altri tre hanno natura oggettiva.

I requisiti strutturali oggettivi

Dal punto di vista dei requisiti oggettivi per aversi le fattispecie plurisoggettive eventuali, è necessario che vi sia:

  • Pluralità dei concorrenti
  • Realizzazione di un reato
  • Contributo che ciascun concorrente deve dare al fatto concorsuale

I requisiti strutturali soggettivi

Dal punto di vista soggettivo occorre, invece, che:

  • Almeno uno dei concorrenti abbia la consapevolezza di cooperare con altri nella realizzazione del fatto di reato.

Si osservi, che tutti questi elementi appena elencati, sono tra di loro strettamente connessi. Vale a dire, il concorso di persona nel reato, non potrà configurarsi se manca anche uno solamene di questi elementi costitutivi. Tanto quelli oggettivi che quello soggettivo.

Pluralità dei concorrenti

Affinché si possa realizzare il concorso di persona nel reato, è necessario che vi sia una pluralità di soggetti. E questi soggetti devono essere necessariamente almeno due.

Si osservi che, nel contare il numero minimo di persone necessarie per aversi concorso di persona nel reato, si devono considerare anche i soggetti non imputabili e quelli non punibili.

Ne consegue che, il concetto di non punibilità e non imputabilità, deve essere preso in considerazione nella sua accezione più ampia.

Quanto sto asserendo lo si comprende dal combinato disposto degli articoli 111, 119 e dall’ultimo comma dell’articolo 112 del codice penale.

Disposizione degli articoli 111, 112 e 119 codice penale

Articolo 111 c.p.: Chi ha determinato a commettere un reato una persona non imputabile, ovvero non punibile… risponde del reato da questo commesso, e la pena è aumentata.

Articolo 112 ultimo comma c.p.: Gli aggravamenti di pena stabiliti nei numeri 1, 2 e 3 di questo articolo si applicano anche se taluno dei partecipi al fatto non è imputabile o non è punibile.

Articolo 119 c.p.: Le circostanze soggettive che escludono la pena per taluni di coloro che sono concorsi nel reato, hanno effetto soltanto riguardo alla persona a cui si riferiscono.

La figura dell’autore mediato

La figura dell’autore mediato era stata elaborata, dalla dottrina e dalla prassi giurisprudenziale tedesca, per colmare un’importante laguna.

In altre parole, nell’ordinamento tedesco senza l’elaborazione della figura dell’autore mediato non si sarebbe potuto incriminare, colui che conduce a commettere un reato un soggetto incapace o non imputabile.   

Questo perché con riferimento alle norme monosoggettive vi è assenza di tipicità. In altre parole, non vi era una norma specifica che ne sanzionava la condotta. Con riferimento alle previsioni concorsuali, l’incriminazione non poteva avvenire per assenza di soggetto principale colpevole.  

Ne consegue che, con l’elaborazione dell’autore mediato la realizzazione del fatto, non veniva imputato all’esecutore materiale – il quale era considerato uno strumento nelle mani dell’Hintermann – bensì a quest’ultimo.

Allo stato attuale, l’istituto dell’autore mediato ha trovato riconoscimento normativo all’interno del codice penale tedesco.

La figura dell’autore mediato nell’ordinamento giuridico italiano

In Italia, invece, grazie al combinato disposto degli articoli 111, 112 ultimo comma e 119 del codice penale, non sussistono dubbi sulla punibilità dell’Hintermann in qualità di concorrente, anche se l’esecutore materiale sarà poi non punibile o non imputabile.

Nel sistema italiano l’Hintermann sarà sanzionato in maniera più severa visto che l’articolo 111 del codice penale lo considera come un comportamento che da luogo all’applicazione di un’aggravante.

Una parte della dottrina, molto ristretta, ritiene che anche nel nostro ordinamento avrebbe trovato un esplicito riconoscimento la figura dell’autore mediato. E al riguardo citano gli articoli 46, 48, 54 e 86 del nostro codice penale.

Purtroppo io non mi sento di aderire a questo orientamento.

Nell’articolo 46 c.p. la responsabilità è del soggetto che ha esercitato la violenza, non perché operi l’istituto dell’autore mediato o le norme sul concorso di persona, ma perché così è stato stabilito in una precisa disposizione normativa.

Gli altri articoli invece (48, 54 e 86 c.p.), possiamo definirli come casi speciali di concorso di persona nel reato.

La realizzazione di un fatto di reato

Il principio che per aversi concorso di persona nel reato, è necessario che vi sia la realizzazione di un fatto di reato, si evince dall’articolo 115 del codice penale.

  • Salvo che la legge non disponga diversamente, qualora due o più persone si accordino allo scopo di commettere un reato, e questo non sia commesso, nessuna di esse è punibile per il solo fatto dell’accodo.

Se, dunque, il reato non è realizzato neppure allo stadio del tentativo, l’accordo o l’istigazione non possono essere puniti.

Cosa si deve intendere per fatto di reato ai fini del concorso di persona

Sempre con riferimento al tema La struttura del concorso di persona nel reato, ci poniamo un interrogativo.

Cosa si deve intende per fatto di reato?

Esiste una vasta corrente dottrinale, che sulla base dell’articolo 119 del codice penale, per fatto di reato intende un fatto tipico e antigiuridico.

In realtà detto articolo 119 asserisce l’esatto opposto. Vale a dire, che il fatto di reato debba essere solo un fatto tipico.

Se, infatti, si guarda il Secondo comma del 119, vediamo che le circostanze oggettive che escludono la pena, vengono estende a tutti i soggetti concorrenti. Quindi l’articolo 119 possiamo dire che estende le norme sul concorso, anche quando il fatto sia tipico ma non antigiuridico.

Per approfondire leggi Reato come presupposto del concorso di persona.

Contributo che ciascuno dei concorrenti deve dare al fatto concorsuale

Per trattare questo argomento vi rimando ai seguenti link:

Primo link

Contributo minimo dei concorrenti nel concorso del fatto tipico.

Secondo link

Contributo minimo dei concorrenti nel concorso materiale atipico.

Terzo link

Contributo minimo dei concorrenti nel concorso morale.

Approfondimenti

Se sei interessato ad avere approfondimenti circa La struttura del concorso di persona nel reato, puoi sempre farcelo sapere mediante un commento a questo articolo.

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