Concorso esterno delle figure politiche

Concorso esterno delle figure politiche

Mani di un politico strette dalle branche di una piovra

Anche con riferimento al Concorso esterno delle figure politiche, si pone il problema di individuare il criterio di tipizzazione.

Spiegazione del concorso esterno delle figure politiche

Quando abbiamo parlato del concorso esterno in associazione criminale, abbiamo parlato anche delle caratteristiche che deve avere il contributo del concorrente.

Al riguardo, la dottrina maggioritaria, soprattutto le Sezioni Unite del 1994, hanno individuato il seguente criterio:

  • Che il concorrente apporti un contributo necessario per l’esistenza della stessa associazione.

Sorge spontaneamente una domanda. Questo criterio è idoneo per stabilire il concorso esterno di una persona politica?

La risposta, a mio avviso, è certamente no. Questo proprio per il delicatissimo ruolo che riveste ogni soggetto politico.

Ed è proprio per le considerazioni che ho appena fatto, che l’orientamento giurisprudenziale prevalente ha una determinata impostazione.

Orientamento Corte di cassazione del 2000

Più precisamente, si fa rientrare nel concorso esterno quel politico che al momento delle elezioni:

  • Chiede l’appoggio elettorale dell’associazione criminale e in cambio, si impegna seriamente a contraccambiare il sostegno ricevuto.

Ne consegue che per la giurisprudenza, la figura politica può scivolare nel reato di concorso esterno con estrema facilità. Non occorre che egli apporti un contributo necessario per l’esistenza della stessa associazione; ma sarà sufficiente che si impegni seriamente a contraccambiare il sostegno elettorale ricevuto.

Non è quindi rilevante, ai fini del concorso esterno, che l’uomo politico una volta eletto esegua il patto elettorale.

Orientamento Corte di cassazione del 2005

Successivamente, con la sentenza Mannino del 2005, la Corte di cassazione muta leggermente indirizzo.

Da una parte conferma l’orientamento precedente. Cioè, che la promessa dell’associazione criminale e l’impegno assunto dal politico, sono sufficienti a far configurare il concorso esterno; a prescindere dal fatto che il politico, una volta eletto, esegua il patto elettorale.

D’altra, però, pone una condizione. Più precisamente che il patto elettorale che il politico ha stipulato con l’associazione criminale, deve aver realmente rafforzato quest’ultima.

Ecco che l’orientamento della Corte di cassazione del 2005, cade in una sorta di incongruenza.

Come fa un semplice patto, cui è indifferente anche la sua esecuzione, ad aver realmente rafforzato l’associazione criminale?

C’è stato a mio avviso un tentativo, andato male, di ricollegare il concorso esterno di una figura politica, al criterio di causalità.

Orientamento Corte di cassazione del 2007

Ecco che nel 2007 interviene nuovamente la Corte di cassazione con la sentenza n. 21648, ritornando nuovamente all’orientamento espresso dalla stessa nel 2000.

  • Basta il mero scambio delle promesse tra esponente mafioso e politico, per integrare il sinallagma significativo del concorso esterno. Non sono necessarie verifiche in concreto in ordine al rispetto da parte del politico degli impegni assunti, ove vi sia prova certa della conclusione dell’accordo.

Più precisamente, il semplice patto elettorale e sufficiente a far configurare il concorso esterno in associazione criminale.

La Sentenza n. 21648 del 2007, non soltanto tradisce il principio contenuto nella sentenza Mannino n. 33748; ma addirittura se ne discosta, senza neanche effettuare una puntuale citazione.

La dottrina critica l’orientamento della Corte di cassazione

Questa impostazione assunta dalla Corte di cassazione, è stata aspramente criticata da una parte importante della dottrina.

Essa infatti ritiene che, ai fini del concorso esterno, il semplice patto elettorale non sia sufficiente a far configurare il reato; ma che sia necessaria la successiva esecuzione dell’accordo.

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