La funzione di prevenzione del diritto penale

La funzione di prevenzione del diritto penale

Un ladro intrappolato in un cartello stradale di divieto come simbolo della prevenzione penale

Ogni ordinamento giuridico è dotato di norme penali, di modo da prevenire i fatti socialmente pericolosi. Vediamo di comprendere meglio come si realizza la funzione di prevenzione del diritto penale.

Il termine prevenzione accostato al diritto penale, indica quell’azione volta ad impedire che fatti, socialmente dannosi e pericolosi o comunque non desiderati, si verificano e si diffondono nella società.

Ecco che già da queste poche righe, emerge il l’essenza razionale del diritto volta a orientare le condotte umane.

Lo strumento giuridico sicuramente più efficace con il quale espletare detta prevenzione, è sicuramente quello delle sanzioni penali.

Dette sanzioni servono quindi a impedire che i destinatari delle norme penali, pongano in essere delitti o contravvenzioni. Con il termine delitti si indicano tutti i reati più gravi e pertanto puniti con la reclusione e/o la multa; si pensi, all’omicidio ovvero al sequestro di persona.

Ti consiglio di dare una lettura ai delitti contro la pubblica amministrazione e ai delitti contro l’ordine pubblico.

Le contravvenzioni, invece, sono reati meno gravi e quindi puniti con l’arresto e/o l’ammenda.

Le diverse forme di prevenzione penale

L’attività di prevenzione che può espletarsi mediante il diritto penale, può essere suddivisa in due tipologie. Più precisamente, la prevenzione:

  1. Generale
  2. Speciale

A mio avviso, affinché queste due forme di prevenzione assicurate del diritto penale possano essere efficienti, è importante che ad esse si affianchi una terza forma di prevenzione. Quest’ultima io la definisco con il termine di prevenzione sociale.

Se la società oggetto delle norme penali, non è istruita e ricca di valori morali, a poco serviranno queste forme di prevenzione giuridica.

Ad ogni modo, vediamo di approfondire nel dettaglio queste due forme di prevenzione, generale e speciale.

La prevenzione penale generale

La prevenzione generale serve a distogliere i consociati dal compiere determinati fatti che sono ritenuti dannosi o pericolosi. In altre parole, una norma giuridica dopo aver reso illecito un determinato comportamento, prevede sanzioni giuridiche sfavorevoli da applicare a tutti coloro che pongono in essere il comportamento medesimo.

Dal punto di vista scientifico lo studio del concetto di prevenzione penale generale, risale a Cesare Beccaria e Geremia Bentham. Quest’ultimi ritennero che l’efficacia della prevenzione generale, dipendesse dalla presenza di tre fattori.

  • Gravità della sanzione: Più la sanzione è pesante più forte sarà l’impatto preventivo.
  • Probabilità che la sanzione sia applicata: Più è alta la probabilità che la sanzione sia inflitta, più efficace sarà l’effetto della prevenzione.
  • Prontezza della sua esecuzione: Una volta inflitta la sanzione, questa deve essere prontamente eseguita. Eseguita il prima possibile, altrimenti scema l’effetto preventivo.

La loro teoria era fondamentalmente esatta, ma anche a mio avviso incompleta. Un ruolo importante, ai fini della prevenzione generale, è giocato soprattutto dall’adesione spontanea che i cittadini pongono a quei valori espressi dall’ordinamento giuridico.

Ne consegue che non sarà la pena più severa ad ottenere l’effetto preventivo, ma soltanto quel livello che la collettività percepisce come giusto.

Alla luce di ciò possiamo dire che la prevenzione generale non si impernia su gravità, certezza e prontezza della sanzione; ma su altri fattori:

  • Giusta severità della sanzione
  • Alta probabilità che essa venga inflitta
  • Rapidità di esecuzione della medesima

La prevenzione penale speciale

Attraverso la prevenzione speciale si cerca di ridurre le possibilità che una determinata persona che ha già commesso un reato o è in procinto di commetterlo, possa in futuro compiere altri fatti che costituiscono reato.

Ne consegue che detta prevenzione speciale può attuarsi attraverso due modalità:

  • Risocializzazione
  • Neutralizzazione

La Risocializzazione

Significa riadattare il reo alle esigenze della società. Dopo un periodo di eccessiva fiducia verso le probabilità di risocializzare il reo (i primi 60 anni del 1900), la dottrina adesso è orientata nell’estremo opposto.

La neutralizzazione

Significa porre il soggetto in una situazione dove gli è assai difficile, il compimento di fatti penalmente rilevanti.

Detta neutralizzazione può essere materiale o giuridica.

Essa è materiale se gli è tolta la possibilità fisica; ad esempio il soggetto viene rinchiuso all’interno di una casa circondariale. Mentre è giuridica se il soggetto viene privato di una qualifica giuridica; si pensi alla patente.

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