Contributo minimo dei concorrenti nel concorso materiale atipico

Contributo minimo dei concorrenti nel concorso materiale atipico

Facciata principale del tribunale di Milano

Qual’è il contributo minimo dei concorrenti nel concorso materiale atipico?

La risposta è semplice. Nel concorso materiale atipico, l’unico criterio di tipizzazione possibile per la condotta dei concorrenti è:

  • Il criterio causale o altrimenti chiamato condizionalistico.

Ma poniamoci una domanda. Quali sono i comportamenti concorsuali atipici?

Si tratta di tutti quei comportamenti che sono, appunto atipici, in quanto non descritti all’interno di una norma penale. Ma essi diventano ugualmente penalmente rilevanti se, in concreto, sono stati idonei a condizionare il verificarsi del reato.

Vediamo, infatti, di comprendere il criterio causale.

Criterio causale per l’individuazione del contributo minimo dei concorrenti nel concorso materiale atipico

Sulla base di questo criterio le condotte concorsuali, ritenute penalmente rilevanti, sarebbero tutte quelle senza le quali, il reato non si sarebbe realizzato.

In altre parole, quella determinata condotta concorsuale, per acquisire rilevanza penale, dovrà essere condicio sine qua non. E quindi, condizione senza la quale il reato non sarebbe esistito.

Si osservi, nel concorso materiale atipico il criterio causale opera, non soltanto in rapporto ai reati di evento, ma anche a quelli di mera condotta.

Facciamo un esempio per capire meglio.

Immaginiamo che A voglia svaligiare un appartamento e si faccia aiutare da B. Non c’è dubbio che il concorrente B, realizzando la condotta tipica, sia penalmente responsabile. Ma è da ritenersi altresì responsabile, anche il contributo atipico che C ha fornito a entrambi. Quest’ultimo ha, infatti, fornito ad A e B, la chiave dell’appartamento che essi intendevano svaligiare.

Si faccia bene attenzione che nel valutare la condotta concorsuale atipica, alle stregua del criterio causale, non si deve tener conto del reato descritto in astratto dal legislatore; bensì dal reato così come si è verificato nel qui ed ora.

Ne consegue che nell’esempio appena fatto, C non può essere ritenuto concorrente atipico se, invece della chiave avesse dato una bevanda gassata per ristorarli dalla fatica.

Una parte della dottrina vorrebbe fare appello al criterio della causalità agevolatrice

Una parte della dottrina ritiene che il criterio causale sarebbe idoneo, tutte le volte che sussiste un legame causale tra condotta di partecipazione atipica e fatto tipico.

Diventerebbe, invece, inadeguato laddove più condizioni, rafforzandosi reciprocamente, contribuiscono nella realizzazione del fatto tipico. Per quest’ultime ipotesi, detta dottrina propone di fare riferimento alla nozione di causalità agevolatrice.

La condotta atipica pur non avendo condizionato il verificarsi del reato, ha tuttavia contribuito facilitandone la sua realizzazione.

A sostegno della loro tesi, detta dottrina propone diversi esempi, tra i quali voglio citare il seguente.

Il soggetto A sta tentanto di scassinare una cassaforte, mediante l’uso di un trapano; mentre B gli fornisce la combinazione che consente ad A di anticipare il suo lavoro di 30 minuti.

Secondo questo orientamento, B fornendo la combinazione, non ha condizionato il verificarsi dell’apertura della cassaforte, la quale sarebbe stata ugualmente aperta da A; ma ne ha soltanto facilitato l’evento.

In altre parole, la chiave fornita da B, non sarebbe quindi stata condicio sine qua non.

Ma io a questo punto mi pongo una domanda.

  • La cassaforte si sarebbe aperta lo stesso, anche dopo trascorsi 30 minuti?

Qualche dubbio al riguardo io lo avrei. Se, infatti, nell’arco di quei trenta minuti in più:

  • fossero tornati i padroni di casa?
  • o fosse arrivata la polizia allertata dal vicino?

Purtroppo, io non mi sento di aderire a questo orientamento dottrinario. Per due diversi ordini di ragione.

Il primo luogo, poiché, nel valutare la condotta concorsuale atipica, alle stregua del criterio causale, non si deve tener conto del reato descritto in astratto dal legislatore; bensì, del reato così come si è verificato nel qui ed ora.

In secondo luogo, noi non possiamo prendere in considerazione i processi causali ipotetici..

Pertanto, in definitiva, prendendo in considerazione il reato così come è stato consumato, dobbiamo dire che il contributo di B, nel fornire la combinazione, è stato condizionante.

Criterio dell’aumento del rischio

Vi è poi, una parte cospicua della giurisprudenza che ha elaborato un’altro criterio. Sto parlando del criterio dell’aumento del rischio.

Elaborazione quest’ultima, effettuata per punire comportamenti che:

  • Ex ante appaiono utili per la realizzazione concorsuale del reato, mentre ex post, invece, si riveleranno non necessari e quindi non condizionanti.

L’esempio tipico è proprio quello di un noto caso giurisprudenziale. Il complice che fornisce un grimaldello al ladro che si rivela inidoneo ad aprire la porta della vittima; la quale verrà aperta in un altro modo.

Secondo detto orientamento giurisprudenziale, la responsabilità del complice risiederebbe nell’aver aumentato le probabilità che il reato si realizzasse.

A mio avviso, anche questo indirizzo non può essere perseguito.

In primo luogo, perché detto criterio dell’aumento del rischio appare non supportato da nessun fondamento normativo. In secondo luogo, perché si rischia di sanzionare condotte che possiamo far rientrare in un semplice tentativo di partecipazione.

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