Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 106

Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 106

Bandiera italiana

Primo comma

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

Secondo comma

La legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

Terzo comma

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di universitĂ  in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

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