Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 106
Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 106
Primo comma
Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
Secondo comma
La legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
Terzo comma
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di universitĂ in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.
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