Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 107

Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 107

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Bandiera Italiana

Primo comma

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Secondo comma

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare.

Terzo comma

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

Quarto comma

Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario.

Elenco articoli della Costituzione

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