Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 126

Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 126

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Primo comma

(1) Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Secondo comma

(1) Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

Terzo comma

(1) L’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l’impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

Elenco articoli della Costituzione

Spiegazione dell’articolo 126 della Costituzione

Note

(1) Articolo così sostituito dall’articolo 4 della legge costituzionale 22 novembre del 1999 n. 1. Il testo originario dell’articolo era così formulato:

Primo comma

Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, o non corrisponda all’invito del Governo di sostituire la Giunta o il Presidente, che abbia compiuto analoghi atti o violazioni.

Secondo comma

Può essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare.

Terzo comma

Può essere altresì sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.

Quarto comma

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentita una Commissione di senatori e deputati costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Quinto comma

Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all’ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.

Elenco articoli della Costituzione

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