Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 38

Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 38

Bandiera italiana
Bandiera dell’Italia

Primo comma

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.

Secondo comma

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Terzo comma

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale.

Quarto comma

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

Quinto comma

L’assistenza privata è libera.

Elenco articoli della Costituzione

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