Differenza tra norma giuridica e disposizione

Differenza tra norma giuridica e disposizione

Foglio contenente disposizione di legge

Uno dei passi da fare per diventare un vero giurista, è quello di capire la differenza tra norma giuridica e disposizione.

Cogliere questa distinzione non è un qualcosa semplice e a complicare ulteriormente le cose, intervengono gli stessi giuristi. Quest’ultimi infatti per ragioni semplificative, trattano molto spesso le due parole come se fossero sinonimi.

In realtà, hanno due significati diversi e ben precisi. Vediamo di scoprine la differenza.

Spiegazione della differenza tra norma giuridica e disposizione

Quando si parla di disposizione ci si riferisce:

  • Alla connessione verbale delle parole così come sono.

Quando, invece, l’oggetto della questione è la norma giuridica, in questo caso ci si riferisce:

  • All’interpretazione che il giurista è riuscito a tirare fuori, dalla lettura della disposizione.

Per capire meglio, mentre la disposizione è unica, le norme che possono tirarsi fuori da quest’ultima sono molteplici.

Cerchiamo di fare un esempio, così da cercare di essere il più chiari possibili.

Immaginiamo che in un dato Ordinamento giuridico, vi sia una Legge che contenga la seguente disposizione:

  • Sarà soggetto a sanzione colui che guidando un mezzo a due ruote non porta il casco.

Quella che abbiamo appena letto non è altro che la disposizione.

Mentre, come abbiamo già anticipato, le norme sono le possibili interpretazioni.

Prima norma: Saranno soggetti a sanzione coloro che guidano, senza il casco, mezzi a due ruote dotati di motore.

Seconda norma: Saranno soggetti a sanzione coloro che guidano, senza il casco, mezzi a due ruote sia con il motore a scoppio che elettrico.

Terza norma: Saranno soggetti a sanzione coloro che guidano, senza il casco, mezzi a due ruote, indipendentemente dal fatto che esso sia o meno dotato di motore.

Esempio con normativa esistente

Facciamo adesso un esempio più tecnico che abbia ad oggetto una norma esistente.

L’articolo 139 della Costituzione stabilisce che:

La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

Come per l’esempio in precedenza, la disposizione è quella che abbiamo appena letto.

Prima norma: Il non giurista interpreterebbe questo articolo, asserendo che la forma repubblicana sia immodificabile. Non si può modificare neanche con il procedimento di revisione aggravato, previsto dall’articolo 138 Cost.

Seconda norma: La dottrina, invece, è unanime nell’interpretare questo articolo in un modo leggermente diverso. Detto articolo 139 Cost. non ha reso immodificabile la sola forma repubblicana, ma tutto quello che caratterizza la forma repubblicana.

Di conseguenza essendo la forma repubblicana caratterizzata dal contenuto dei primi dodici articoli della Costituzione, quest’ultimi non potranno mai essere modificati in forza della norma astratta dall’articolo 139 Cost.

Come si fa a capire quale, tra le diverse norme, quella che deve essere presa in considerazione e quindi applicata

Sorge a questo punto un interrogativo di non poco conto. Come si fa a capire quale, tra le diverse norme, quella che deve essere presa in considerazione e quindi applicata?

Per rispondere a questa domanda, bisogna a mio avviso fare due considerazioni.

La prima è che il monopolio interpretativo della legge, risiede nelle mani dei giudici. Sono soltanto quest’ultimi in ultima istanza, a stabilire come una determinata disposizione debba o meno essere interpretata.

La seconda è che, facendo un discorso in generale, la norma da applicare sarà sempre quella più fedele alla disposizione e più in armonia con le altre norme dell’Ordinamento giuridico. Soprattutto di quello Costituzionale e dei suoi Principi Supremi.

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