Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 39

Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 39

Bandiera italiana
Bandiera dell’Italia

Primo comma

L’organizzazione sindacale è libera.

Secondo comma

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

Terzo comma

E` condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

Quarto comma

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Elenco articoli della Costituzione

Spiegazione articolo 39 della Costituzione

Ai fini della spiegazione della Costituzione ti rimando ai seguenti articoli:

Articolo 39 comma 1 Cost. La libertà sindacale

Inattuazione della seconda parte dell’articolo 39 Cost.

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